COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 10.09.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CONVERSANO GIOVANNI (tesserato A.S.C. Leonzio 1909) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.C. LEONZIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1978/490pf/EF/en del 15.06.2004).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 10.09.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CONVERSANO GIOVANNI (tesserato A.S.C. Leonzio 1909) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.C. LEONZIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1978/490pf/EF/en del 15.06.2004). La Commissione Disciplinare, Visti gli atti, letto il deferimento e le memorie dei soggetti deferiti, ascoltati nel corso della riunione del 10.09.2004 il rappresentante della Procura Federale, Prof. Domenico Carletti – il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione della squalifica per tre gare effettive di gioco per il calciatore e per l’ammenda di euro 500,00 in danno della ACS Leonzio - ed il difensore del calciatore Giovanni Conversano – il quale ha concluso per il proscioglimento e, in subordine, per l’irrogazione di una sanzione meno afflittiva di quella richiesta dalla Procura – OSSERVA La Procura Federale ha deferito dinanzi a questa C.D. il calciatore Giovanni Conversano, ex art. 1, comma 1, C.G.S., e la ACS Leonzio 1909 ex art. 2, comma 4, C.G.S., per avere il suddetto calciatore, prima dell’inizio della gara Leonzio 19909 – Fincantieri Calcio del 30.5.2004 avvicinato “il calciatore della Fincantieri Calcio, sig. Dario Anselmo, in prossimità degli spogliatoi, rivolgendogli, con toni fortemente alterati, frasi minacciose, ed in particolare: “Digli ad Amato di non venire in campo anzi non lo dovevate portare perché oggi gli stacco la testa””. Il fatto in contestazione risulta dalla relazione del Commissario di Campo presente all’incontro. Rispetto al fatto in contestazione, il calciatore deferito non ha posto in dubbio di aver proferito la frase in esame, ma ha inteso giustificare il proprio comportamento con riferimento a degli asseriti precedenti intercorsi con il calciatore avversario Amato nel corso della gara di andata. La circostanza dell’asserita “provocazione” è assolutamente ininfluente ai fini della valutazione dell’addebito, la cui gravità è viceversa tanto maggiore proprio in ragione del contesto in cui la frase minacciosa è stata pronunciata (prima dell’inizio della gara, nel piazzale antistante gli spogliatoi, in assenza di alcuna provocazione). Per queste ragioni, il deferimento merita accoglimento sia nei confronti del calciatore, ex art.1, comma 1, C.G.S., sia nei confronti della ACS Leonzio – che ha prodotto nel presente procedimento memoria a difesa – per responsabilità oggettiva ex art. 2, comma 4, C.G.S.. In conseguenza, si ritiene congruo infliggere al calciatore Conversano la sanzione della squalifica per due gare effettive, ed alla Società deferita l’ammenda di euro 500,00. P.Q.M. Accoglie il deferimento proposto nei confronti del calciatore Giovanni Conversano e della ACS Leonzio e, per l’effetto, irroga al primo la sanzione della squalifica di due gare effettive ed alla seconda l’ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00)
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