COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 15.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE CRISCUOLO VINCENZO PER VIOLAZIONE ART. 40 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. (nota n. 396.9/WP/ct/segr. del 10.09.2004).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 15.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE CRISCUOLO VINCENZO PER VIOLAZIONE ART. 40 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. (nota n. 396.9/WP/ct/segr. del 10.09.2004). La Commissione Disciplinare, letti gli atti, sentito all’odierna riunione il difensore del deferito, osserva il Presidente del Comitato Interregionale ha deferito il calciatore Criscuolo Vincenzo per violazione della norma di cui all’art. 40, punto 4 delle N.O.I.F., per aver sottoscritto in data 27.08.2004 doppio tesseramento per due Società (Angri e Gragnano). Avverso il predetto deferimento il Criscuolo ha depositato memoria nella quale ha evidenziato l’errore materiale della Società Gragnano – a cui era stato trasferito a titolo temporaneo dall’Angri – per aver richiesto aggiornamento definitivo della posizione di tesseramento e comunque ha dedotto la sua completa estraneità nella contestata violazione addebitabile esclusivamente alla Società Gragnano. La Commissione, rilevato che la Società Gragnano ha ammesso, con attestazione in atti a firma del Presidente ,l’errore materiale nella presentazione al C.R. Campania della lista si aggiornamento della posizione di tesseramento del Criscuolo in luogo della lista di trasferimento temporaneo dall’Angri al Gragnano; che la posizione del calciatore Criscuolo è stata definita dall’Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C., successivamente al deferimento, con tesseramento per la Società S.S. Angri Calcio 1927 con decorrenza 27.08.2004 (v. stampa meccanografica “Corretto Input Div. Interr”), P.Q.M. Respinge il deferimento.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it