COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARDI PIERVITO (Presidente F.C: Potenza S.r.l.) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ F.C. POTENZA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 2044/425pf/EF/MM del 25.06.2004).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARDI PIERVITO (Presidente F.C: Potenza S.r.l.) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ F.C. POTENZA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 2044/425pf/EF/MM del 25.06.2004). La Commissione Disciplinare, • Visti gli atti; • Letto il deferimento del Procuratore Federale con cui è stato contestato al Presidente Bardi Piervito di aver espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione di soggetti federali e degli organi della Lega di Serie C (art. 3 comma 1 del C.G.S.) e per violazione dei principi di lealtà e correttezza (art. 1 comma 1 del C.G.S.) ed al F.C. Potenza S.r.l. per responsabilità diretta nella violazione ascrivibile al suo Presidente (art. 2 comma 4 del C.G.S.); • Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Salvatore Sciacchitano che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione di mesi sei di inibizione per il Presidente Bardi e l’ammenda di euro 1.000,00 per la Società F.C. Potenza; • Ritenuto che, per le dichiarazioni lesive previste dall’art. 3 del C.G.S. contestate al Presidente Piervito Bardi, va applicata l’amnistia disposta dal Consiglio Federale F.I.G.C. (vedi C.U. n. 75/A dell’11.09.2003) dovendosi far riferimento ad una intervista rilasciata al giornate locale “il Quotidiano” pubblicata in data 16.06.2003 ed essendo prevista l’amnistia per le violazioni commesse sino all’11.09.2003; • Rilevato, però, che nel corso del dibattimento il rappresentante della Procura Federale ha precisato che il deferimento disposto ai sensi dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. deve intendersi riferito al comportamento tenuto dal Bardi nel corso dell’interrogatorio; • Considerato che tale motivazione non può essere accolta ponendosi in contrasto con il deferimento stesso nel quale viene precisato che la violazione ex art. 1, comma 1 del C.G.S. è pur sempre riferita alle dichiarazioni lesive formulate dal Bardi; • Valutato che l’amnistia prevede espressamente l’esclusione della Società deferita ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S. ove applicato lo stesso provvedimento per il soggetto autore delle dichiarazioni lesive, P.Q.M. respinge il deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti del Presidente Piervito Bardi e della Società F.C. Potenza.
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