COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 12.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTESE RENATO (Presidente U.S. Battipagliese S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 3 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S. BATTIPAGLIESE S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 596/392pf/EF/MM del 05.10.2004).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 12.11.2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTESE
RENATO (Presidente U.S. Battipagliese S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 3
DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S. BATTIPAGLIESE S.r.l. PER VIOLAZIONE ART.
2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 596/392pf/EF/MM del 05.10.2004).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti del sig. Renato
Santese, Presidente della U.S. Battipagliese per violazione dell’art. 1 comma 3 del
C.G.S. e della U.S. Battipagliese per violazione art. 2 comma 4 del C.G.S.;
ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano che ha
concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione della
inibizione per il periodo di due mesi nei confronti del Presidente Santese e
dell’ammenda di euro 500,00 per la U.S. Battipagliese;
esaminate le memorie difensive depositate in atti dai deferiti con le quali si deduce che il
Santese non sarebbe venuto a conoscenza della propria convocazione dinanzi all’Ufficio
Indagini in quanto rimasto in carica quale Presidente per il breve periodo dal 03.07.2004
dal 10.08.2004, in un periodo di sostanziali mutamenti della dirigenza societaria;
rilevato che le deduzioni difensive non possono essere prese in considerazione giacché
il Presidente della U.S. Battipagliese risulta essere stato convocato ritualmente con
telegramma del 24.07.2004 presso la sede societaria e, ciò nonostante, non si è
presentato dinanzi all’Ufficio Indagini senza fornire alcuna giustificazione al riguardo;
ritenuto che la mancata comparizione del Presidente Santese dinanzi all’Ufficio Indagini
costituisce palese violazione dell’art. 1 comma 3 del C.G.S. e, conseguentemente,
violazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. da parte della Società deferita;
valutato , in ogni caso, che ai fini della determinazione delle sanzioni va considerato che
la convocazione del Presidente Santese è avvenuta una sola volta e non è stata più
reiterata,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, accertata la responsabilità dei deferiti, irroga le
sanzioni dell’inibizione per mesi 2 (due) al Presidente Renato Santese e dell’ammenda
di euro 500,00 (cinquecento/00) alla Società U.S. Battipagliese.
La Commissione Disciplinare, riunitasi a Roma il 05 novembre 2004, ha assunto le
seguenti decisioni:
Collegio composto dai Sigg.ri: dott. Ferdinando Fanfani, Presidente; avv. Riccardo
Andriani, avv. Massimo Lotti, dott. Giuseppe Patrone, avv. Gianfranco Tobia,
Componenti; dott. Raimondo Catania, Rappresentante A.I.A..
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