COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 12.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GRASSO MARIO (calciatore U.S. Ariano Irpino) E DE AMICIS CARLO (tecnico U.S. Ariano Irpino) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 62 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. E DELLE SOCIETA’ U.S. ARIANO IRPINO E U FINCANTIERI CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 548/253pf/EF/ma del 27.09.2004).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 12.11.2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GRASSO MARIO
(calciatore U.S. Ariano Irpino) E DE AMICIS CARLO (tecnico U.S. Ariano Irpino)
PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 62
COMMA 2 DELLE N.O.I.F. E DELLE SOCIETA’ U.S. ARIANO IRPINO E U
FINCANTIERI CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n.
548/253pf/EF/ma del 27.09.2004).
La Commissione Disciplinare,
l
etti gli atti del deferimento in epigrafe,
preso atto delle conclusioni del Procuratore Federale in persona dell’Avv. Salvatore
Sciacchitano con cui si richiedeva l’affermazione della responsabilità di tutti i deferiti e
l’irrogazione delle seguenti sanzioni :
· per Grasso Mario mesi sei di squalifica;
· per De Amicis Carlo mesi otto di squalifica;
· per le società Ariano Irpino e Fincantieri Palermo Euro 2.000,00 di ammenda
ciascuno;
viste le memorie difensive depositate in atti dalla società Fincantieri Calcio e dal
calciatore Grasso Mario;
preso atto che nessuno dei deferiti è comparso all’udienza del 5.11.2004;
osserva :
il deferimento in epigrafe ha per oggetto comportamenti antiregolamentari posti in
essere da Grasso Mario – calciatore della U.S. Ariano Irpino -, Carlo De Amicis –
allenatore dei portieri della U.S. Ariano Irpino – e Luigi Pecoraro – calciatore tesserato
all’epoca dei fatti per la società Fincantieri Calcio, per il quale si procede separatamente
-, al termine dell’incontro tra Fincantieri ed Ariano Irpino in data 26.10.2003;
in tale occasione, alcuni tesserati e qualche sostenitore di entrambe le squadre
partecipavano ad una rissa nel corso della quale De Amicis Carlo e tale Pecoraro
Vincenzo (nipote del calciatore Pecoraro Luigi) riportavano lesioni personali; per tali fatti,
la Polizia di Stato di Palermo denunciava i corrissanti all’ A.G., e, successivamente, il
Questore di Palermo con provvedimento in data 29.12.2003 disponeva nei confronti di
Pecoraro Luigi e di De Amicis Carlo il divieto di accesso a luoghi ove si svolgono
competizioni calcistiche per la durata di anni uno, con esclusione degli incontri relativi
alle società per le quali gli stessi risultino tesserati.
L’esauriente attività istruttoria svolta dall’Ufficio Indagini consente di ritenere fondata
l’ipotesi accusatoria contestata; dalla lettura degli atti, ed in particolare dei verbali di
dichiarazioni rese da De Amicis Carlo, Grasso Crescenzo, Grasso Mario, Pecoraro Luigi
e Spanò Nicola, nonché dalla documentazione sanitaria ed amministrativa acquisita in
atti, appare infatti indiscutibilmente provata la responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti
in oggetto.
Invero, deve ritenersi accertato che, al termine dell’incontro, nel piazzale antistante lo
stadio, era nato un alterco inizialmente verbale tra i calciatori Pecoraro Luigi della
Fincantieri e Grasso Mario dell’Ariano Irpino, che già nel corso della gara avevano avuto
una discussione piuttosto vivace tra loro; tale alterco degenerava presto in vie di fatto, e
si verificava una vera e propria colluttazione fisica, con scambi di pugni, spintoni ed altri
colpi violenti tra il Pecoraro ed alcuni sostenitori della Fincantieri da una parte, e il
Grasso, il De Amicis ed altri sostenitori dell’Ariano Irpino dall’altra, all’esito della quale
De Amicis Carlo, colpito da una violenta testata sul volto da Pecoraro Vincenzo (nipote
di Pecoraro Luigi), riportava lesioni personali consistite in trauma facciale con ferita
lacerocontusa al labbro superiore, trauma cranico alla regione occipitale con ematoma
ed escoriazioni giudicate guaribili in gg. 10, e lo stesso Pecoraro Vincenzo riportava
lesioni personali anch’esse giudicate guaribili in gg. 10.
Per tali motivi, sia Grasso Mario che De Amicis Carlo che Pecoraro Luigi (nei confronti
del quale si procede separatamente) devono ritenersi pienamente e direttamente
corresponsabili dei fatti contestati, che pienamente integrano la fattispecie di cui all’art. 1
comma 1 C.G.S., trattandosi di condotta certamente in violazione dei doveri di lealtà,
probità e correttezza cui sono tenuti i tesserati FIGC, anche in relazione all’art. 62
comma 2 N.O.I.F..
Di conseguenza, le società di appartenenza U.S. Ariano Irpino (per Grasso e De Amicis)
e Fincantieri Calcio (per Pecoraro), devono ritenersi ex artt. 2 comma 4 C.G.S.
oggettivamente responsabili dei medesimi fatti, in quanto posti in essere da propri
tesserati.
In ordine alla individuazione ed alla quantificazione delle sanzioni , considerate le
modalità di svolgimento dei fatti come sopra esposte, appare equo irrogare al calciatore
Grasso Mario la sanzione della squalifica per mesi 2, all’allenatore dei portieri De Amicis
Carlo la sanzione della squalifica per mesi 4 ed alle Società Ariano Irpino e Fincantieri
Calcio la sanzione dell’ammenda di Euro 2.000,00 ciascuna.
P. Q. M.
Dichiara la responsabilità di tutti i deferiti in ordine ai fatti di cui al deferimento in
epigrafe, ed irroga nei confronti del calciatore Grasso Mario la sanzione della squalifica
per mesi 2 (due), nei confronti dell’allenatore dei portieri De Amicis Carlo la sanzione
della squalifica per mesi 4 (quattro) e nei confronti delle Società U.S. Ariano Irpino e
Fincantieri Calcio la sanzione dell’ammenda di Euro 2.000,00 (duemila/00) ciascuna.
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