COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 06.12.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARINO RAFFAELE (Presidente e legale rappresentante A.S. Calcio Potenza) PER VIOLAZIONE ART. 7 NN. 4 E 8 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1908/254pf/EF/MM del 07.06.2004). DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DI: MARINO RAFFAELE (Presidente e legale rappresentante A.S. Calcio Potenza) PER VIOLAZIONE ART. 7 NN. 4 E 7 DEL C.G.S.; DE SIMONE MICHELE (già calciatore A.S. Calcio Potenza) PER VIOLAZIONE ART. 7 N. 8 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE ARTT. 2 N. 4 E 7 N. 4 DEL C.G.S. (nota n. 2440.9 del 14.06.2004).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 06.12.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARINO RAFFAELE (Presidente e legale rappresentante A.S. Calcio Potenza) PER VIOLAZIONE ART. 7 NN. 4 E 8 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1908/254pf/EF/MM del 07.06.2004). DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DI: MARINO RAFFAELE (Presidente e legale rappresentante A.S. Calcio Potenza) PER VIOLAZIONE ART. 7 NN. 4 E 7 DEL C.G.S.; DE SIMONE MICHELE (già calciatore A.S. Calcio Potenza) PER VIOLAZIONE ART. 7 N. 8 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE ARTT. 2 N. 4 E 7 N. 4 DEL C.G.S. (nota n. 2440.9 del 14.06.2004). La Commissione Disciplinare, VISTO · il deferimento del Procuratore Federale disposto - in data 7.6.2004 - nei confronti: - del sig. Raffaele Marino, Presidente della A.S. Calcio Potenza, per le violazioni di cui all’art. 7, comma 4 e 8, del C.G.S., per aver contravvenuto ai principi in materia gestionale ed economica sottoscrivendo con il calciatore Michele De Simone due scritture private, non depositate in Federazione, relative alle stagioni 2003-2004 e 2004- 2005 che prevedevano compensi per il calciatore pari a euro 82.600,00 per il primo anno ed euro 77.450,00 per il secondo; - della A.S. Calcio Potenza per responsabilità diretta nella violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S. nella violazione ascrivibile al proprio Presidente; · il successivo deferimento del Presidente del Comitato Interregionale della L.N.D. disposto - in data 14.6.2004 - nei confronti: - del sig. Raffaele Marino, Presidente della A.S. Calcio Potenza, per le violazioni di cui all’art. 7, comma 4 e 7, del C.G.S., per aver contravvenuto ai principi in materia gestionale ed economica, commettendo i fatti già oggetto del precedente deferimento del Procuratore Federale, e più sopra richiamati - della A.S. Calcio Potenza per le violazioni di cui agli artt. 7, comma 4 e 2, comma 4, del C.G.S., - del calciatore Michele De Simone per le violazioni dell’art 7, comma 8, del C.G.S.; · La decisione della CAF, adottata nella riunione del 2.8.2004 (Com. Uff. n. 4/C) che - annullata, per difetto di contraddittorio, la decisione pronunciata, in ordine ai richiamati deferimenti, in data 9.7.2004 da questa Commissione (Com. Uff. n. 3 9.7.2004) - ha rinviato gli atti sempre a questa Commissione per un nuovo esame del merito; RITENUTO IN VIA PRELIMINARE CHE - la Commissione è, in via generale, legittimata a nuovamente pronunziarsi - in composizione personale identica a quella precedente - nel merito di questioni ad essa Commissione nuovamente sottoposte a seguito di giudizio di annullamento da parte della CAF. - nella specie, peraltro, tale questione non si pone in concreto attesa la odierna composizione della Commissione, totalmente diversa da quella che assunse la decisione poi annullata dalla CAF. DISPOSTA - in via preliminare, la riunione dei due procedimenti conseguenti ai richiamati deferimenti del Procuratore Federale e del Presidente del Comitato Regionale LND ASCOLTATI l 'Assistente della Società A. S. Calcio Potenza e del suo Presidente nella persona della dott.ssa Fiorillo, entrambi personalmente assenti, benché ritualmente convocati, al pari del De Simone; PRESO ATTO delle conclusioni del rappresentante della Procura Federale (avv. Andrea Magnanelli) che ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti, con l’irrogazione a carico del primo dell’inibizione per mesi sei, ed a carico della seconda dell’ammenda di euro 500,00; RITENUTO CHE 1.- quanto alla preliminare eccezione di nullità del primo deferimento, conseguente alla erronea indicazione numerica della norma evocata a fondamento dell'incolpazione - art. 7 nn. 4 e 7, anziché nn. 4 e 8 - devesi rilevare, anzitutto, come - trattandosi di errore che attiene, unicamente, alla individuazione della norma applicabile, e non alla contestazione del fatto, che risulta compiuta in modo corretto e circostanziato, si da assicurare ai deferiti le più ampie garanzie difensive - tale errore (in apparenza, peraltro, meramente materiale) dia luogo ad una mera irregolabilità del deferimento sanabile, in questa sede, attraverso la più corretta individuazione delle norme applicabili già compiuta anche dalla Procura Federale. In ogni caso l'intervento del secondo deferimento - provocato proprio dal tempestivo rilievo, da parte degli Uffici, di tale irregolarità - ad opera del Presidente del Comitato Interregionale, e l'odierno provvedimento di riunione assorbono, con tutta evidenza, ogni questione in ordine alla irregolarità del primo procedimento, che risulta, in ogni caso, sicuramente sanato attraverso la sua riunione al secondo. 2.- quanto alle argomentazioni svolte dall'Assistente dei deferiti in ordine alla impossibilità di porre a fondamento di un'eventuale decisione di condanna "bozze di scrittura.... contenenti cancellature e correzioni su punti decisivi dell'accordo", ed alla successiva più specifica contestazione in ordine alla mancata produzione dei relativi originali, esse, invero, oltre, a risultare, già in astratto, prive di pregio, sono smentite e logicamente contraddette dal contenuto delle altre risultanze istruttorie, e dalle stesse spontanee dichiarazioni rese, in più occasioni, dal Presidente della A.S. Potenza Raffaele Marino. 2.1.- E, invero, e sotto il primo profilo, devesi, anzitutto rilevare come affatto implausibile appaia il tentativo della difesa dei deferiti di accreditare ad una scrittura regolarmente sottoscritta un valore di semplice "bozza", che la inequivoca presenza delle sottoscrizioni inesorabilmente smentisce. Infondata, e, comunque, Incomprensibile risulta, poi, l'osservazione relativa alla esistenza di “cancellature e correzioni". Tali cancellature e/o correzioni, infatti, sono marginali, e non attengono agli incontroversi elementi fondamentali della scrittura, rilevanti in questa sede disciplinare: l'oggetto dell'accordo, e l'ammontare dei corrispettivi (per la precisione la indicazione della cifra di Euro 77.250,00, relativa al compenso illecitamente pattuito per la stagione 2004/2005 risulta, invero, meramente "ricalcata", ma senza che si possa rilevarne alcuna correzione). Indiretta conferma di quanto precede emerge dal fatto che i deferiti non provvedono nemmeno a ricostruire il diverso contenuto da essi eventualmente ascritto a tali pattuizioni. Egualmente poco comprensibile - oltre che inammissibile ed irrilevante - appare, la estemporanea contestazione in ordine alla mancata produzione degli originali delle scritture illecite - compiuta, in memoria, dalla difesa dei deferiti - senza però avanzare ("coerentemente" con il contraddittorio comportamento già mantenuto dal Presidente del Potenza in sede di interrogatorio da parte dell’Ufficio Indagini, e di cui diremo in appresso) specifica contestazione in ordine alla "conformità" tra fotocopie acquisite agli atti ed originali, né, come testè ricordato, allegare alcunché in ordine alla esistenza, natura e consistenza degli eventuali “apocrifi” compiuti in sede di correzione, e/o di successiva fotocopia dei testi originariamente sottoscritti. 2.2.- Sotto il secondo profilo devesi osservare come valenza di vera e propria confessione dell'accordo illegittimo raggiunto tra la società e il De Simone assume la denuncia effettuata dal Marino dinanzi alla Legione Carabinieri Basilicata – Stazione di Potenza – in data 09.12.2003 ove, appunto, il denunciante dichiara che “al momento della stipula del contratto venivano consegnati allo stesso calciatore assegni di conto corrente, della Società A.S.C. Potenza, di cui vi esibisco elenco ….. successivamente, il calciatore ….. ometteva di restituire gli assegni che gli erano stati consegnati a solo titolo di garanzia dello stesso ingaggio”. Del pari sostanzialmente confessoria - anche se formalmente impostato in termini opposti - risulta la successiva deposizione resa, in data 31.3.2004, dal Presidente Marino all'Ufficio Indagini, e nella quale il massimo rappresentante della società non può fare a meno di ammettere come la sottoscrizione apposta in calce alle scritture fosse autentica, salvo a tentare di sminuirne gli effetti evocando genericamente che si trattava di bozze (e allora perché sottoscriverle?), e, pur contestando le cancellature e le correzioni, non provvede, però, nemmeno ad allegare quale sarebbe stato il diverso ed effettivo contenuto della bozza sottoscritta prima delle pretese cancellature e/o correzioni (peraltro, va ribadito, relative ad elementi inessenziali dell'accordo), limitandosi ad implausibilmente dichiarare di aver distrutto gli originali in suo possesso a seguito di un non provato successivo mutuo dissenso delle parti, e ad allegare, altrettanto implausibilmente, come gli accordi raggiunti si riferissero, comunque, ad un quadriennio e non ad un biennio. La dichiarazione pienamente confessoria resa dal correo - il calciatore De Simone - e la non contestata acquisizione agli atti di copia dei titoli - assegni Banca Apulia per complessivi _. 137.650,00 - emessi dal Presidente a garanzia degli impegni assunti dalla società confermano, ulteriormente, la avvenuta stipula dei due accordi in violazione delle norme federali di cui è odierno procedimento. 3.- quanto, alla subordinata argomentazione illustrata dai deferiti in tema di graduazione della sanzione, e fondata sul fatto che l'accordo economico relativo alle stagioni 2004/2005/2006, in quanto contrario alle norme vigenti che fanno divieto di accordi economici ultrannuali, sarebbe radicalmente nullo, e, quindi, insuscettibile di "alcuna forma di considerazione neppure per eventuali sanzioni di carattere economico", devesi osservare come la sanzione prevista all'art. 7.4 CGS fonda la propria "ratio" proprio sulla generale nullità di tali accordi, senza che possa certo aver rilievo "il grado" ove mai misurabile, di tale nullità (anzi, a ben vedere, la graduazione della relativa sanzione dovrebbe essere direttamente proporzionale proprio alla ex adverso invocata gravità della relativa nullità). 4.- quanto, poi, all'argomentazione difensiva ulteriormente subordinata, giusta la quale, ai fini della calcolazione della sanzione di cui al ricordato art. 7.4. CGS (da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito corrisposto), gli importi nella specie illecitamente pattuiti dovrebbero essere individuati, nella differenza tra gli importi complessivamente concordati - _. 82.600,00 (e non già Euro 82.000,00 come ex adverso allegato) per la stagione 2003/2004, ed _. 77.450,00 per la stagione 2004/2005 - e l'importo massimo di cui all'art. 94 ter delle NOIF - _. 25.822,00 - devesi osservare come una tale interpretazione sia condivisibile, con conseguente fissazione di tale minimo in _. 108.406,00. 5.- quanto, da ultimo, alla graduazione della sanzione, devesi far prevalere, sulla gravità della fattispecie - elevatissimo importo, ed illecita durata ultrannuale dell'accordo - lo stato dilettantistico della società, e, soprattutto, la circostanza che proprio il richiamato elevatissimo ammontare illecitamente pattuito - costituendo, ai sensi dell'art. 7/4 CGS, la base di calcolo della ammenda ("da uno a tre volte l'ammontare illegittimamente pattuito o corrisposto....") - eleva automaticamente il minimo edittale, con conseguente opportunità che la sanzione da erogare in concreto sia contenuta poco al di sopra di tale importo, e, cioè, del minimo edittale, in _. 140.000,00. 6.- Infine, nessuna decisione debba essere assunta nei confronti dell'originario deferito Michele De Simone in quanto la Procura Federale - esattamente considerando l'intervenuta irrevocabilità della precedente decisione pronunciata da questa Commissione (C.U. n. 3 9.7.2004) - ed impugnata unicamente da Raffaele Marino e dalla A.S. Calcio Potenza, con conseguente annullamento della medesima soltanto con riferimento ai capi della pronunzia relativi alle posizioni degli impugnanti - non ha avanzato alcuna richiesta a riguardo. P.Q.M. In definitivo accoglimento dei relativi deferimenti disposti dal Procuratore Federale e dal Presidente del Comitato Interregionale irroga le seguenti sanzioni: a) inibizione per anni 1 (uno) al sig. Raffaele Marino, Presidente A.S. Calcio Potenza; b) ammenda di Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) alla A.S. Calcio Potenza.
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