COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 12 /01/2005 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 26/09/2004 MANDURIA SPORT – NUOVA NARDO CALCIO S.R.L.
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 95 del 12 /01/2005
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 26/09/2004 MANDURIA SPORT - NUOVA NARDO CALCIO S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 32 del 29 92004;
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla
A.C.Manduria Sport e con il quale si deduce l'irregolare posizione del calciatore Schito
Antonio (tesserato Nuova Nardo'), per una presunta irregolarità di tesseramento,
invocandosi per l'effetto le sanzioni previste dal CGS;
- vista la nota del 14122004 con la quale la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C.
comunica, su richiesta di questo Giudice Sportivo di avere, nella riunione del 14122004,
dichiarato la validità del tesseramento del calciatore Schito Antonio nato il 21111975 in
favore della società Nuova Nardo';
- considerato che ai sensi dell'art. 44 comma 6 del CGS le decisioni della Commissione
Tesseramenti sono immediatamente esecutive;
- ritenuto pertanto che il citato calciatore ha regolarmente ed a pieno titolo preso parte alla
gara sopraindicata;
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio:
Manduria - Nuova Nardo' 2-2;
3) di addebitare sul conto della A.C.Manduria Sport la tassa di reclamo.