COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 12 /01/2005 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 08/12/2004 SALO – MEZZOCORONA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 12 /01/2005 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 08/12/2004 SALO - MEZZOCORONA Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Società Mezzocorona e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara in quanto l'Arbitro non avrebbe provveduto all'espulsione del calciatore del Salo' n° 8 Cazzamalli Alessandro nonostante lo stesso fosse stato ammonito per due volte invocando pertanto l'annullamento della gara e la conseguente ripetizione della stessa producendo a corredo del reclamo la videocassetta quale mezzo di prova; - esaminato il supplemento di referto fatto pervenire, su richiesta di questo Giudice Sportivo, dall'Arbitro della gara e nel quale si da atto dell'errore tecnico nel quale è incorso avendo proceduto, nel corso del secondo tempo ad ammonire per la seconda volta il calciatore Cazzamalli Alessandro del Salo' senza provvedere alla sua espulsione e ciò, per mero errore materiale avendo attribuito l'erronea ammonizione al calciatore Mestriner Nicola del Mezzocorona; - considerato pertanto che, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dalle regole 5 e 12 del regolamento del gioco del calcio, l'Arbitro doveva provvedere ad espellere il citato calciatore e che in conseguenza di tale omissione la gara non ha ovviamente avuto regolare svolgimento; P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo disponendo per l'effetto la ripetizione della gara trasmettendo a tal fine gli atti al Comitato Interregionale per quanto di sua competenza; 2) di sostituire l'ammonizione (2°) comminata al calciatore Cazzamalli Alessandro con C.U. n° 74 del 10122004 con la squalifica per una giornata di gara per doppia ammonizione (condotta scorretta e comportamento non regolamentare); 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
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