COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 12 /01/2005 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 22/12/2004 FRASCATI CALCIO – ART.IND.LARCIANESE

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 12 /01/2005 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 22/12/2004 FRASCATI CALCIO - ART.IND.LARCIANESE Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S. Art.Ind.Larcianese e con il quale si deduce l'irregolare posizione del calciatore Cipollone Emanuele il quale era da ritenersi squalificato per una gara per recidività in ammonizione comminatagli con C.U. n° 74 del 10122004; - rilevato che il calciatore Cipollone Emanuele ( tesserato Frascati calcio), squalificato per una gara effettiva con C.U. n° 74 del 10122004, non ha preso parte alla gara Frascati Guidonia del 12122004 mentre è stato regolarmente schierato nella gara del 19122004 Cascina - Frascati; - rilevato che questo Giudice Sportivo, con proprio C.U. n° 82 del 21122004 disponeva la ripetizione della gara Frascati - Guidonia del 12122004 per errore tecnico dell'Arbitro; - considerato che, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CGS le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi di Giustizia Sportiva. Nel caso di annullamento della gara il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo; - ritenuto pertanto che il calciatore Cipollone Emanuele non aveva titolo a partecipare alla gara di cui in epigrafe; P.Q.M delibera; 1) di accogliere il reclamo e per l'effetto di irrogare alla società Frascati Calcio la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 così come previsto dall'art.12 comma 5 punto a) del CGS; 2) di non addebitare la tassa di reclamo.
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