COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 14.01.2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TURRIS AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE QUALANO ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 77 del 15.12.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 14.01.2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TURRIS AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE QUALANO ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 77 del 15.12.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, OSSERVA Emerge dal rapporto arbitrale relativo alla gara in epigrafe indicata che, al quarto minuto del secondo tempo, il calciatore della Turris, Qualano Antonio veniva espulso per condotta violenta, avendo, a gioco fermo e fuori dal terreno di giuoco, sferrato un pugno ad un avversario che attingeva alla regione del collo, determinando la di lui caduta al suolo. Il Giudice Sportivo, valutato il contenuto del rapporto, disponeva, recependo la motivazione arbitrale, la squalifica per tre gare effettive del calciatore Qualano Antonio. Avverso tale decisione ha proposto ritualmente ricorso la A.S.D. Turris sostenendo la sproporzione della sanzione rispetto ai fatti connotati, sempre a dire della ricorrente, dalla involontarietà della condotta tenuta dal Qualano il quale non avrebbe avuto l’intenzione di produrre “ danno fisico” all’avversario; in particolare si sottolineava che quest’ultimo era rovinato a terra per la perdita dell’equilibrio e non già per il dolore determinato dal pugno ricevuto. Devesi rilevare, dopo l’ascolto del difensore della Società reclamante, che si è riportato sostanzialmente ai motivi del ricorso, che l’ipotesi prospettata della involontarietà della condotta tenuta dal Qualano Antonio, non solo si appalesa apodittica, ma configge in maniera inconciliabile con gli assunti emergenti dal rapporto arbitrale che, ai sensi dell’art. 31 lett. A1 del C.G.S., gode di fede privilegiata. E’ da aggiungere che, recepiti i fatti così come riferiti nel predetto rapporto, la sanzione inflitta si configura equa ed adeguata alla gravità insita nei fatti stessi caratterizzati da gratuita violenza, (espressa, peraltro, a gioco fermo e fuori dal campo di giuoco), sicché il ricorso deve essere rigettato con le ulteriori conseguenze, P.Q.M. Rigetta il reclamo e, per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa non versata.
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