COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°188 del 30/05/2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D PLAY OUT GARA DEL 29/05/2005 MARSALA 2000 – GIARRE CALCIO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°188 del 30/05/2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D PLAY OUT GARA DEL 29/05/2005 MARSALA 2000 - GIARRE CALCIO Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto tempestivamente pervenire dalla A.S. Marsala 2000 e con il quale si deduce l'irregolare posizione del calciatore Ciaramitaro Giuseppe ( Tesserato Giarre ) il quale, in quanto squalificato con C.U. n° 186 del 2652005, non avrebbe potuto partecipare alla gara, invocandosi per l'effetto, la sanzione prevista dall'art.12 comma 5 del C.G.S.; - rilevato che effettivamente con C.U. n° 184 del 2352005 ( non 186 del 2652005 come dedotto dalla reclamante), il calciatore Ciaramitaro Giuseppe ( Giarre Calcio ) è stato squalificato per una giornata effettiva per recidività in ammonizione ( IV infrazione ); OSSERVA Pur risultando fondata come sopra detto la circostanza dedotta dalla reclamante si deve rilevare che ai sensi dell'art.14 comma 12 let b) del CGS, " le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell'ultima giornata di Campionato devono essere scontate nella Stagione Sportiva successiva". Nel caso in esame la squalifica è stata comminata in una gara di spareggio che, come precisato nel C.U. n° 1 dell'172004 let b) del Comitato Interregionale, deve considerarsi " attività conclusiva di Campionato" . Ne consegue che il citato calciatore ha regolarmente ed a pieno titolo preso parte alla gara di cui in epigrafe trattandosi di gara di Play - Out. P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Marsala - Giarre 1-1 3) di addebitare sul conto della società Marsala 2000 la tassa di reclamo.
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