COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°192 del 06/06/2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D PLAY OFF GARE DEL 05/06/2005 GARA DEL 05/06/2005 PAGANESE – SIRACUSA S.R.L.
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°192 del 06/06/2005
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
PLAY OFF
GARE DEL 05/06/2005
GARA DEL 05/06/2005 PAGANESE - SIRACUSA S.R.L.
Il Giudice Sportivo
- esaminati i documenti ufficiali relativi alla gara di cui in premessa ed in particolare i rapporti
redatti dall'Arbitro e dai Commissari di campo;
- visto il reclamo tempestivamente fatto pervenire dall'U.S. Siracusa e con il quale si deduce
l'irregolare svolgimento della gara a seguito dei gravi episodi di violenza verificatosi prima
della stessa, in danno di propri tesserati e dirigenti, invocandosi la sanzione di cui all'art.12
del C.G.S. Osserva Giova rilevare, in via preliminare, che l'Arbitro della gara testualmente
riferisce:"Non ho potuto dare inizio alla gara alle ore 16.00, per gravi incidenti avvenuti
all'esterno dello stadio in cui erano stati coinvolti il pullman ed i calciatori della U.S.
Siracusa, secondo quanto riferitomi dal maggiore dei Carabinieri.... e dai tre Commissari di
campo presenti. Pertanto nonostante il tempo di attesa fosse di soli quindici minuti ho
iniziato la gara, pro forma, alle 16.58 per evitare ulteriori incidenti all'interno dello stadio"
Tale decisione appare perfettamente in linea con la previsione dell'art. 64 N.O.I.F. che
consente all'Arbitro di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o
di ordine pubblico. Appare pertanto superfluo osservare che, per fatti addebitabili alla Società
Paganese,era ormai trascorso il tempo di attesa fissato per tali gare in quindici minuti come
previsto dal Comunicato Ufficiale, n. 1 dell'1.7.2004 lettere O/2 punto B. Quanto ai fatti di
estrema inaudita violenza che hanno orientato la sacrosanta decisione dell'Arbitro, basterà
ripercorrere le circostanze riferite dai Commissari di Campo.
1) La comitiva ospite giunta a bordo di pullman alle ore 14.30 presso l'impianto sportivo veniva
accolta da una folla di sostenitori locali i quali circondavano il mezzo di trasporto
danneggiandolo, con ferocia inaudita, con pugni, manate, calci e lancio di bottiglie, aste e
petardi. Nell'occasione veniva aperto il bagagliaio ed asportate diverse borse con gli
indumenti dei calciatori.
2) Nonostante la presenza della Forza Pubblica il pullman giungeva ad alcuni metri dal
cancello d'ingresso degli spogliatoi, ma qui doveva definitivamente fermarsi in quanto lo
stesso risultava essere stato preventivamente e premeditatamente saldato in più punti. Ne
seguiva una nuova aggressione alla comitiva ospite con il lancio di un petardo di notevole
potenza che scoppiava in prossimità dell'autobus provocando lesioni ad un componente
della comitiva ospite che veniva trasportato in ospedale. Solo con l'arrivo dei vigili del fuoco
e della protezione civile si riusciva ad aprire il cancello per far entrare il pullman.
3) L'aggressione fisica e morale nei confronti della comitiva ospite continuava anche all'interno
degli spogliatoi a causa della presenza di numerosi estranei che tenevano comportamento
offensivo e minaccioso. Peraltro i locali destinati agli ospiti risultavano di fatto inaccessibili
essendo stati cosparsi di acido muriatico le cui esalazioni procuravano crisi respiratorie ad
alcuni calciatori. Uno di essi, colto da crisi asmatica con vomito, doveva essere trasportato
in ospedale per gli accertamenti del caso.
4) Dagli atti si evince che sia prima che durante e dopo la gara, un folto gruppo di persone non
autorizzate stazionavano all'interno degli spogliatoi, pur avendo un Commissario di Campo
sollecitato un dirigente locale a farli allontanare. Numerosi estranei erano altresì presenti ai
bordi del terreno di gioco.
5) Nel corso della gara venivano fatti esplodere numerosi petardi che, tuttavia, non
provocavano ad alcuno conseguenze fisiche. A fine gara, numerosi sostenitori locali
invadevano il terreno di gioco. Alcuni di essi assumevano comportamento offensivo e
minaccioso nei confronti degli ospiti che venivano accompagnati al sottopassaggio con
spinte, sputi e parole offensive. Così operata analiticamente la ricostruzione dei fatti, appare
evidente come debba affermarsi in ordine agli stessi, la responsabilità della società
Paganese. Trattasi di responsabilità a doppio titolo: oggettiva e diretta. Oggettiva per i fatti
evidenti commessi in occasione della gara da parte di propri sostenitori essendo dagli stessi
derivato un indubbio pericolo per l'incolumità pubblica. La responsabilità diretta può invece
essere desunta da precisi elementi. Innanzitutto la circostanza che il cancello di accesso
agli spogliatoi era stato preventivamente e premeditatamente saldato in più punti. Nè può
sostenersi che il fatto sia stato posto in essere da ignoti. La società infatti, quanto meno con
congruo anticipo sull'inizio della gara, avrebbe dovuto verificare l'integrità della struttura e,
ove manomessa, porvi rimedio per tempo. Significativa altresì la circostanza che gli
spogliatoi degli ospiti erano stati preventivamente irrorati di acido muriatico tanto da non
consentirne l'agibilità. Ed ancora, la presenza dei numerosi estranei che hanno consentito
un'attività di demolizione psicologica dei calciatori ospiti. Tutto ciò valutato appare evidente
come la gara non abbia avuto un regolare svolgimento essendosi verificati fatti che ne
hanno alterato le caratteristiche fondamentali, come ben valutato dal Direttore della gara
che, come detto in premessa, ritiene la stessa iniziata pro-forma. Ne consegue, a carico
della Paganese la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. Quanto alle sanzioni
da irrogare per i fatti sopradescritti - si ribadisce di inaudita violenza e premeditazione - non
possono non tenersi in considerazione i numerosi precedenti già sanzionati nel corso del
Campionato a carico della società Paganese ( ammenda e squalifica campo CU n° 77 del
17122004; ammenda e diffida CU n° 104 del 26 12005; squalifica campo CU n° 136 del
16 32005). Tenuto conto della recidiva stimasi equo, ai sensi dell'art.13 del CGS, irrogare alla
U.S.Paganese la penalizzazione di 6 punti in classifica da scontarsi nel prossimo campionato
tenuto conto della inefficacia di tale sanzione nella stagione sportiva in corso e di squalificare il
campo della medesima società fino al 30 Giugno 2006 con obbligo di disputare le gare in
campo neutro ed a porte chiuse;
P.Q.M.
delibera:
1) di comminare alla U.S. Paganese la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio
di 0-3, nonché di condannarla al risarcimento dei danni subiti dal pullman della U.S.Siracusa
se richiesti e
2) di squalificare il campo della U.S. Paganese fino al 30 62006 con obbligo di disputare le
gare in campo neutro ed a porte chiuse;
3) di penalizzare di 6 punti in classifica la U.S. Paganese da scontarsi nella prossima Stagione
Sportiva;
4) di non addebitare sul conto della società Siracusa la tassa di reclamo.
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