COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°192 del 06/06/2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D PLAY OFF GARE DEL 05/06/2005 GARA DEL 05/06/2005 PAGANESE – SIRACUSA S.R.L.

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°192 del 06/06/2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D PLAY OFF GARE DEL 05/06/2005 GARA DEL 05/06/2005 PAGANESE - SIRACUSA S.R.L. Il Giudice Sportivo - esaminati i documenti ufficiali relativi alla gara di cui in premessa ed in particolare i rapporti redatti dall'Arbitro e dai Commissari di campo; - visto il reclamo tempestivamente fatto pervenire dall'U.S. Siracusa e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara a seguito dei gravi episodi di violenza verificatosi prima della stessa, in danno di propri tesserati e dirigenti, invocandosi la sanzione di cui all'art.12 del C.G.S. Osserva Giova rilevare, in via preliminare, che l'Arbitro della gara testualmente riferisce:"Non ho potuto dare inizio alla gara alle ore 16.00, per gravi incidenti avvenuti all'esterno dello stadio in cui erano stati coinvolti il pullman ed i calciatori della U.S. Siracusa, secondo quanto riferitomi dal maggiore dei Carabinieri.... e dai tre Commissari di campo presenti. Pertanto nonostante il tempo di attesa fosse di soli quindici minuti ho iniziato la gara, pro forma, alle 16.58 per evitare ulteriori incidenti all'interno dello stadio" Tale decisione appare perfettamente in linea con la previsione dell'art. 64 N.O.I.F. che consente all'Arbitro di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico. Appare pertanto superfluo osservare che, per fatti addebitabili alla Società Paganese,era ormai trascorso il tempo di attesa fissato per tali gare in quindici minuti come previsto dal Comunicato Ufficiale, n. 1 dell'1.7.2004 lettere O/2 punto B. Quanto ai fatti di estrema inaudita violenza che hanno orientato la sacrosanta decisione dell'Arbitro, basterà ripercorrere le circostanze riferite dai Commissari di Campo. 1) La comitiva ospite giunta a bordo di pullman alle ore 14.30 presso l'impianto sportivo veniva accolta da una folla di sostenitori locali i quali circondavano il mezzo di trasporto danneggiandolo, con ferocia inaudita, con pugni, manate, calci e lancio di bottiglie, aste e petardi. Nell'occasione veniva aperto il bagagliaio ed asportate diverse borse con gli indumenti dei calciatori. 2) Nonostante la presenza della Forza Pubblica il pullman giungeva ad alcuni metri dal cancello d'ingresso degli spogliatoi, ma qui doveva definitivamente fermarsi in quanto lo stesso risultava essere stato preventivamente e premeditatamente saldato in più punti. Ne seguiva una nuova aggressione alla comitiva ospite con il lancio di un petardo di notevole potenza che scoppiava in prossimità dell'autobus provocando lesioni ad un componente della comitiva ospite che veniva trasportato in ospedale. Solo con l'arrivo dei vigili del fuoco e della protezione civile si riusciva ad aprire il cancello per far entrare il pullman. 3) L'aggressione fisica e morale nei confronti della comitiva ospite continuava anche all'interno degli spogliatoi a causa della presenza di numerosi estranei che tenevano comportamento offensivo e minaccioso. Peraltro i locali destinati agli ospiti risultavano di fatto inaccessibili essendo stati cosparsi di acido muriatico le cui esalazioni procuravano crisi respiratorie ad alcuni calciatori. Uno di essi, colto da crisi asmatica con vomito, doveva essere trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. 4) Dagli atti si evince che sia prima che durante e dopo la gara, un folto gruppo di persone non autorizzate stazionavano all'interno degli spogliatoi, pur avendo un Commissario di Campo sollecitato un dirigente locale a farli allontanare. Numerosi estranei erano altresì presenti ai bordi del terreno di gioco. 5) Nel corso della gara venivano fatti esplodere numerosi petardi che, tuttavia, non provocavano ad alcuno conseguenze fisiche. A fine gara, numerosi sostenitori locali invadevano il terreno di gioco. Alcuni di essi assumevano comportamento offensivo e minaccioso nei confronti degli ospiti che venivano accompagnati al sottopassaggio con spinte, sputi e parole offensive. Così operata analiticamente la ricostruzione dei fatti, appare evidente come debba affermarsi in ordine agli stessi, la responsabilità della società Paganese. Trattasi di responsabilità a doppio titolo: oggettiva e diretta. Oggettiva per i fatti evidenti commessi in occasione della gara da parte di propri sostenitori essendo dagli stessi derivato un indubbio pericolo per l'incolumità pubblica. La responsabilità diretta può invece essere desunta da precisi elementi. Innanzitutto la circostanza che il cancello di accesso agli spogliatoi era stato preventivamente e premeditatamente saldato in più punti. Nè può sostenersi che il fatto sia stato posto in essere da ignoti. La società infatti, quanto meno con congruo anticipo sull'inizio della gara, avrebbe dovuto verificare l'integrità della struttura e, ove manomessa, porvi rimedio per tempo. Significativa altresì la circostanza che gli spogliatoi degli ospiti erano stati preventivamente irrorati di acido muriatico tanto da non consentirne l'agibilità. Ed ancora, la presenza dei numerosi estranei che hanno consentito un'attività di demolizione psicologica dei calciatori ospiti. Tutto ciò valutato appare evidente come la gara non abbia avuto un regolare svolgimento essendosi verificati fatti che ne hanno alterato le caratteristiche fondamentali, come ben valutato dal Direttore della gara che, come detto in premessa, ritiene la stessa iniziata pro-forma. Ne consegue, a carico della Paganese la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. Quanto alle sanzioni da irrogare per i fatti sopradescritti - si ribadisce di inaudita violenza e premeditazione - non possono non tenersi in considerazione i numerosi precedenti già sanzionati nel corso del Campionato a carico della società Paganese ( ammenda e squalifica campo CU n° 77 del 17122004; ammenda e diffida CU n° 104 del 2612005; squalifica campo CU n° 136 del 1632005). Tenuto conto della recidiva stimasi equo, ai sensi dell'art.13 del CGS, irrogare alla U.S.Paganese la penalizzazione di 6 punti in classifica da scontarsi nel prossimo campionato tenuto conto della inefficacia di tale sanzione nella stagione sportiva in corso e di squalificare il campo della medesima società fino al 30 Giugno 2006 con obbligo di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse; P.Q.M. delibera: 1) di comminare alla U.S. Paganese la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonché di condannarla al risarcimento dei danni subiti dal pullman della U.S.Siracusa se richiesti e 2) di squalificare il campo della U.S. Paganese fino al 3062006 con obbligo di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse; 3) di penalizzare di 6 punti in classifica la U.S. Paganese da scontarsi nella prossima Stagione Sportiva; 4) di non addebitare sul conto della società Siracusa la tassa di reclamo.
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