COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 6 del 16/09/2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA SERIE D GARA DEL 29/08/2004 ANGRI CALCIO 1927 – POMIGLIANO CALCIO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 6 del 16/09/2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA SERIE D GARA DEL 29/08/2004 ANGRI CALCIO 1927 - POMIGLIANO CALCIO Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 4 dell'192004; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla S.S. Angri Calcio e con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara del calciatore Agata Luigi (tesserato G.S.Pomigliano) in quanto squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione con C.U. n° 26 del 16102003 del Comitato Regionale Campania ( sanzione irrogata quando il calciatore era tesserato con la società "Gaudianum"), invocandosi pertanto, a carico del G.S. Pomigliano la punizione sportiva della perdita della gara per 3-0; - esaminata la documentazione acquisita presso il Comitato Regionale Campania e dalla quale si evince che effettivamente il calciatore Agata Luigi, all'epoca tesserato per la società Gaudianum, è stato sanzionato con la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione in occasione della gara di Coppa Italia Dilettanti, fase regionale, del 12102003; - rilevato che dopo tale gara la società Gaudianum è stata eliminata dalla competizione per cui non ha disputato altre gare di Coppa Italia Dilettanti; - considerato che, avendo il calciatore cambiato società, ai sensi del combinato risposto degli articoli 14 e 17 del CGS doveva scontare la squalifica con la nuova società ed in relazione a gare di Coppa Italia; - rilevato che nella prima gara ufficiale di Coppa Italia del 2282004 (Pomigliano - Angri) il calciatore Agata Luigi, pur non avendone titolo è stato regolarmente schierato in campo come si evince dal relativo elenco allegato al rapporto arbitrale; - rilevato pertanto che il citato calciatore, non avendo scontato la squalifica, non aveva titolo per partecipare alla gara in contestazione cui, al contrario, ha regolarmente preso parte; - rilevato che a tale condotta corrisponde, a carico della società, la sanzione di cui all'art. 12 comma 5 del CGS; P.Q.M. delibera: 1) di irrogare al G.S. Pomigliano la punizione sportiva della perdita della gara per 3-0; 2) di non addebitare la tassa di reclamo.
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