COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 6 del 16/09/2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA SERIE D GARA DEL 29/08/2004 ANGRI CALCIO 1927 – POMIGLIANO CALCIO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005
Comunicato Ufficiale N° 6 del 16/09/2004
– pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
COPPA ITALIA SERIE D
GARA DEL 29/08/2004 ANGRI CALCIO 1927 - POMIGLIANO CALCIO
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 4 dell'1 92004;
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla S.S. Angri Calcio e
con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara del calciatore Agata Luigi (tesserato
G.S.Pomigliano) in quanto squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione con C.U.
n° 26 del 16102003 del Comitato Regionale Campania ( sanzione irrogata quando il calciatore era
tesserato con la società "Gaudianum"), invocandosi pertanto, a carico del G.S. Pomigliano la
punizione sportiva della perdita della gara per 3-0;
- esaminata la documentazione acquisita presso il Comitato Regionale Campania e dalla quale si
evince che effettivamente il calciatore Agata Luigi, all'epoca tesserato per la società Gaudianum, è
stato sanzionato con la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione in occasione
della gara di Coppa Italia Dilettanti, fase regionale, del 12102003;
- rilevato che dopo tale gara la società Gaudianum è stata eliminata dalla competizione per cui non
ha disputato altre gare di Coppa Italia Dilettanti;
- considerato che, avendo il calciatore cambiato società, ai sensi del combinato risposto degli articoli
14 e 17 del CGS doveva scontare la squalifica con la nuova società ed in relazione a gare di Coppa
Italia;
- rilevato che nella prima gara ufficiale di Coppa Italia del 22 82004 (Pomigliano - Angri) il calciatore
Agata Luigi, pur non avendone titolo è stato regolarmente schierato in campo come si evince dal
relativo elenco allegato al rapporto arbitrale;
- rilevato pertanto che il citato calciatore, non avendo scontato la squalifica, non aveva titolo per
partecipare alla gara in contestazione cui, al contrario, ha regolarmente preso parte;
- rilevato che a tale condotta corrisponde, a carico della società, la sanzione di cui all'art. 12 comma 5
del CGS;
P.Q.M.
delibera:
1) di irrogare al G.S. Pomigliano la punizione sportiva della perdita della gara per 3-0;
2) di non addebitare la tassa di reclamo.