LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 14 settembre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PRIMAVERA TIM CUP

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 14 settembre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PRIMAVERA TIM CUP Gara Soc. LIVORNO - Soc. FIORENTINA Esaminati gli atti ufficiali, • rilevato che la Soc. Fiorentina ha impiegato il calciatore SALA Matteo che risultava squalificato con C.U. n. 167 dell’11/1203, • visto l'art. 12 n. 5 del C.G.S. delibera di infliggere: - alla Soc. Fiorentina la punizione sportiva della perdita della gara, con assegnazione di gara vinta alla Soc. Livorno punteggio di 0-3; - alla Soc. Fiorentina l'ammenda di € 250,00; - al calciatore SALA Matteo (Soc. Fiorentina) la sanzione dell’ammonizione; - ai calciatori le sanzioni inserite nel prosieguo del presente Comunicato Ufficiale; - al Dirigente accompagnatore ufficiale sig. CURRADI Luigi (Soc. Fiorentina) l'ammonizione con diffida.
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