COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 10.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. F.C. LAVELLO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ARNESE FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 100 del 30.01.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 10.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. F.C. LAVELLO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ARNESE FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 100 del 30.01.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo proposto dalla Società Pol. FC Lavello avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 30 del 30.01.2006, rilevato che lo stesso andava proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del C.U., a termini del disposto dell’art. 32, comma 2 del C.G.S.; rilevato che il reclamo de quo è stato spedito alla Segreteria di questa Commissione il 07.02.2006, P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Società Pol. FC Lavello e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa non versata.
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