COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 28/9/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FERRANDINA CALCIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI DELLA SOC. AC RUGGIERO DI LAURIA NELLA GARA DI CAMPIONATO DELL’11.09.2005.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 28/9/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FERRANDINA CALCIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI DELLA SOC. AC RUGGIERO DI LAURIA NELLA GARA DI CAMPIONATO DELL’11.09.2005. - Letto il ricorso proposto dalla soc. FERRANDINA CALCIO avverso la posizione irregolare di alcuni giocatori della soc. RUGGIERO DI LAURIA, schierati nella gara del Campionato di Eccellenza dell’11.09.2005; - Rilevato che tale ricorso non risulta essere stato inviato alla società controinteressata a mezzo lettera raccomandata AR o altro mezzo equipollente, così come previsto dall’art.42 del CGS; P.Q.M. - dichiara inammissibile il proposto ricorso della società FERRANDINA CALCIO; - dispone l’incameramento della tassa reclamo se versata.
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