COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 10.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CERVIA VODAFONE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 22.02.2006 ALL’ALLENATORE FRANCESCO GRAZIANI (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 104 dell’08.01.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 10.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CERVIA VODAFONE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 22.02.2006 ALL’ALLENATORE FRANCESCO GRAZIANI (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 104 dell’08.01.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo, esaminati gli atti, sentita la Società reclamante ed il Graziani che hanno insistito per l’accoglimento del gravame, osserva: •Il Giudice Sportivo ha squalificato fino al 22.02.2006 il sig. Francesco Graziani perché al termine della gara Castellana-Cervia del 05.02.2006, con atteggiamento aggressivo protestava nei confronti dell’arbitro e, successivamente, rivolgeva ad un dirigente della squadra avversaria espressioni offensive. •Propone reclamo il Cervia ridimensionando i fatti e precisando che il Graziani non aveva offeso o aggredito in alcun modo l’arbitro, né offeso il dirigente avversario. •Dagli atti ufficiali risulta che il Graziani, a fine gara, affrontava l’arbitro con fare aggressivo, gesticolando e urlando. La Commissione, al fine di verificare l’esatta natura dell’illecito contestato al Graziani, ha richiesto all’arbitro un supplemento di rapporto dal quale si evince che la condotta dell’allenatore del Cervia si è limitata ad una protesta energica e certamente antiregolamentare, ma esclusivamente verbale e, comunque, non violenta nè offensiva. In sostanza si è trattato di comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Anche l’altro episodio contestato non appare di eccessiva gravità essendosi trattato solo di una discussione animata che non è trascesa in manifestazioni violente né di particolare vistosità. •Alla luce di tali valutazioni, sanzione congrua appare quella della squalifica fino al 18.02.2006. P.Q.M. Accoglie il reclamo e riduce la squalifica inflitta fino al 18.02.2006. Nulla per la tassa non versata.
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