COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 10.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARAVELLI MARINA (Presidente A.S.D. Verrucchio già denominata A.S. Virus Villa) PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1 E 2 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. VERRUCCHIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 728/136pf/SP/en del 20.12.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 10.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARAVELLI MARINA (Presidente A.S.D. Verrucchio già denominata A.S. Virus Villa) PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1 E 2 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. VERRUCCHIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 728/136pf/SP/en del 20.12.2005). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il deferimento della Procura Federale disposto nei confronti: •Della sig.ra Marina Baravelli, Presidente della A.S.D. Verrucchio, per violazione dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 2, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 30 del Regolamento della L.N.D. per aver organizzato la gara amichevole del 27.07.2005 contro il F.C. Rimini senza la preventiva autorizzazione della Lega di competenza e con l’utilizzo di arbitri non appartenenti alla F.I.G.C. – A.I.A.; •Dell’A.S.D. Verrucchio, per violazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente; ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione della inibizione per mesi uno al Presidente Baravelli e l’ammenda di _ 500,00 per la A.S.D. Verrucchio; preso atto che nessuno dei deferiti è comparso all’odierna riunione e che nessuno atto difensivo è stato trasmesso dagli stessi; valutato che da un esame degli atti del giudizio ed in particolare dalla relazione dell’Ufficio Indagini F.I.G.C. sono risultati confermati i fatti contestati e dunque accertata la violazione delle norme federali sopra meglio descritte, P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga la sanzione della inibizione per mesi uno alla Sig.ra Marina Baravelli, Presidente dell’A.S.D. Verrucchio e l’ammenda di _ 500,00 (cinquecento/00) all’A.S.D. Verrucchio.
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