COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 17.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO-BOZEN 1996 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COSA FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 104 dell’8.02.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 17.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO-BOZEN 1996 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COSA FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 104 dell’8.02.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etti gli atti; preso atto che il Giudice Sportivo ha squalificato per tre gare effettive il calciatore Francesco Cosa, calciatore del Bolzano perché alla fine della gara Bolzano-Belluno del 05.02.2006 “sputava contro un calciatore avversario attingendolo ad un occhio”, sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2bis lett. b) del C.G.S.; che la Società Bolzano propone reclamo contestando l’effettività della condotta ascritta al calciatore Cosa, peraltro, rilevata dal solo assistente arbitrale e non dall’arbitro; ritenuto che il rapporto dell’assistente arbitrale è assistito da fede privilegiata ex art. 31 lett. a1) del C.G.S. e che lo sputo può essere assimilato ad una condotta violenta nei confronti del giocatore avversario; che tale comportamento rientra nell’ipotesi contestata e la sanzione appare congrua alla gravità della condotta accertata, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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