COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 17.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO-BOZEN 1996 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GHIONE MATTEO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 104 dell’8.02.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 17.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO-BOZEN 1996 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GHIONE MATTEO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 104 dell’8.02.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo; considerato che il calciatore Ghione Matteo veniva espulso al 50’ del secondo tempo per intervento falloso nei confronti di un avversario lontano dall’azione di giuoco; rilevato che dall’interposto gravame non emergono elementi e/o fatti tali da poter indurre questa Commissione a rivisitare la squalifica inflitta; evidenziato che ai sensi e per gli affetti del vigente C.G.S. il referto arbitrale è sempre da ritenersi fonte privilegiata, attendibile e degna di fede; pertanto alla luce di quanto in esso contenuto in relazione alla vicenda in contestazione la sanzione inpartita appare appena congrua all’effettiva entità dei fatti, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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