COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 08/04/2008 2.1. Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 05/04/2008 BITONTO – VENAFRO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 08/04/2008
2.1. Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 05/04/2008 BITONTO - VENAFRO
Il Giudice Sportivo,
− Rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall’Arbitro al
22° del secondo tempo sul punteggio di 0-0;
− Rilevato che la società Bitonto ha iniziato la gara con 8 calciatori;
− Rilevato altresì che al 17° del 1° tempo ed al 22° del 1° tempo si infortunavano due calciatori,
che erano costretti ad abbandonare il terreno di gioco; considerato che una gara non può
essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi per qualsiasi motivo ad essere meno di
7 calciatori partecipanti al gioco, come previsto dalla regola 3 del Gioco del calcio e dall’art.73,
comma 2 delle NOIF;
− Considerato che a tale condotta corrisponde la sanzione della perdita della gara con il
punteggio di 0-3, come previsto dall’art.17, comma 1 del CGS;
− Atteso che deve essere effettivamente responsabile del regolare svolgimento della gara la
società Bitonto;
P.Q.M.
Delibera:
1) Di comminare alla società Bitonto la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-3.