COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 08/04/2008 2.1. Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 05/04/2008 BITONTO – VENAFRO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 08/04/2008 2.1. Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 05/04/2008 BITONTO - VENAFRO Il Giudice Sportivo, − Rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall’Arbitro al 22° del secondo tempo sul punteggio di 0-0; − Rilevato che la società Bitonto ha iniziato la gara con 8 calciatori; − Rilevato altresì che al 17° del 1° tempo ed al 22° del 1° tempo si infortunavano due calciatori, che erano costretti ad abbandonare il terreno di gioco; considerato che una gara non può essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi per qualsiasi motivo ad essere meno di 7 calciatori partecipanti al gioco, come previsto dalla regola 3 del Gioco del calcio e dall’art.73, comma 2 delle NOIF; − Considerato che a tale condotta corrisponde la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, come previsto dall’art.17, comma 1 del CGS; − Atteso che deve essere effettivamente responsabile del regolare svolgimento della gara la società Bitonto; P.Q.M. Delibera: 1) Di comminare alla società Bitonto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
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