COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 08/04/2008 2.1. Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMI GARA DEL 01/03/2008 BASSANO ROMANO – QUARTO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 08/04/2008 2.1. Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMI GARA DEL 01/03/2008 BASSANO ROMANO - QUARTO Il Giudice Sportivo, − Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 58 del 05/03/2008; − Rilevato che la società Quarto non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe; − Rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art.33, comma 5 del CGS − Rilevato altresì dagli atti ufficiali, che a seguito delle espulsioni comminate dall’Arbitro al 30° del 2° tempo (Calvanese Luciano, Becchetti Andrea, Mina Francesco, Pelliccioni Valentino, Verrengia Angelo – Bassano Romano e Affinito Domenico, Chiariello Domenico, Bocchetti Giuseppe, De Stefano Giovanni – Quarto.) le società sono rimaste con 6 calciatori ciascuna, essendo in precedenza stato espulso altro calciatore del Quarto (Saltelli Guido); − Considerato che una gara non può essere proseguita nel caso in cui una squadra si ritrovi per qualsiasi motivo ad essere in meno di 7 calciatori partecipanti al gioco, come previsto dalla regola 3 del Gioco del calcio e dall’art.73, comma 2 delle NOIF; − Considerato che a tale condotta corrisponde la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, così come previsto dall’art.17, comma 1 del CGS; − Atteso che sono effettivamente responsabili del regolare svolgimento della gara entrambe le società; P.Q.M. 69/5 SEGUE RECLAMI Delibera: 1) Di dichiarare inammissibile il reclamo; 2) Di addebitare sul conto della società Quarto la tassa di reclamo; 3) Di comminare alle due società, BASSANO ROMANO e QUARTO, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
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