COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 02/04/2008 Decisione del Giudice Sportivo 2.1.1. CAMPIONATO SERIE D RECLAMI GARA DEL 09/03/2008 SAMBONIFACESE – VIRTUS VECOMP VERONA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 02/04/2008 Decisione del Giudice Sportivo 2.1.1. CAMPIONATO SERIE D RECLAMI GARA DEL 09/03/2008 SAMBONIFACESE – VIRTUS VECOMP VERONA Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA; osserva: - la U.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA deduce che al 5° minuto del secondo tempo il capitano della propria squadra Saorin Matteo, in quel momento in una zona del campo prossima alla tribuna destinata ad ospitare i sostenitori della Sambonifacese, era stato colpito alla testa da una moneta di due Euro proveniente dalla detta tribuna, riportando una ferita che ne aveva determinato il trasporto al locale ospedale. A seguito dell'episodio l'infortunato era stato sostituito da altro calciatore. La società reclamante, assumendo che l'episodio abbia influito sul regolare svolgimento della gara, chiede che sia inflitta alla Sambonifacese la sanzione della perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 ovvero, in subordine, che sia ordinata la ripetizione della gara. Motivi della decisione il ricorso è fondato sia pure per motivi diversi da quelli addotti dalla U.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA. Dagli atti in possesso del Giudice Sportivo è risultato in punto di fatto: - che al 7° minuto del secondo tempo la società reclamante aveva sostituito il calciatore Saorin Matteo; - che qualche minuto prima della sostituzione alcuni calciatori della U.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA avevano invitato il direttore di gara a sospendere il gioco al fine di soccorrere un proprio compagno che si trovava a terra nei pressi della linea laterale sottostante la tribuna; - che al direttore di gara, giunto sul posto dopo avere attraversato il terreno di gioco, era stato riferito dai calciatori della U.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA che il proprio compagno Saorin Matteo era stato colpito da un oggetto; - che, nel mentre veniva prestata assistenza medica al Saorin, il capitano della Sambonifacese aveva consegnato al direttore di gara una moneta da due Euro rinvenuta a terra a pochi metri dal calciatore infortunato; - che a quest'ultimo era stata riscontrata presso il pronto soccorso del locale ospedale una "piccola ferita lacero-contusa frontoparietale da trauma minore". Le circostanze di fatto innanzi esposte inducono a ritenere senza dubbio alcuno che la lesione riportata dal Saorin e la conseguente sostituzione vanno poste in collegamento causale con il lancio della moneta. Detto questo, non può però accogliersi la tesi sostenuta in punto di diritto dalla società reclamante, tesi diretta ad ottenere la sanzione della perdita della gara ai sensi della prima parte del primo comma dell'art. 17 del C.G.S.. 108 /4 SEGUE RECLAMI Ritiene infatti lo scrivente che l'infortunio occorso al Saorin, pur avendo influito sullo svolgimento della gara, non ne ha però determinato la irregolarità, quanto meno nel senso da attribuirsi alla espressione "regolare svolgimento di una gara" di cui alla prima parte del 1° comma dell'art. 17 del C.G.S.. Come già in altre occasioni questo Giudice Sportivo ha avuto modo di rilevare, una gara deve considerarsi regolare ogni qualvolta abbia realizzato il fine che le è proprio, anche se durante il suo svolgimento si siano verificati fatti o situazioni (infortuni, espulsioni, pressioni dei tifosi) che, pur incidendo sul suo andamento, rientrano pur sempre nella fisiologia della gara stessa nel senso di non alterarne in modo sostanziale la natura. D'altra parte, se è vero che ogni alterazione del potenziale atletico di una squadra si ripercuote sullo svolgimento della gara, è altrettanto vero che tale circostanza non è idonea a determinarne la "irregolarità" ai sensi della prima parte del primo comma del succitato articolo, con la conseguente sanzione della perdita della gara. Argomentando in senso contrario, se cioè si ritenesse che ogni fatto che abbia dato luogo ad alterazione del potenziale atletico determina la irregolarità della gara, la seconda parte del primo comma dell'articolo in questione non troverebbe mai applicazione. Mentre invece le previsioni di cui alla prima e seconda parte del primo comma hanno, ciascuna, un proprio ambito di applicazione: la previsione riguardante l'alterazione del potenziale atletico costituisce una ipotesi specifica e particolare rispetto alla generalità degli altri casi di irregolare svolgimento di una gara. Alla luce delle considerazioni innanzi esposte deve concludersi che va addebitata alla Sambonifacese l'alterazione del potenziale atletico della squadra avversaria con la conseguenza di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 17 C.G.S. e cioè con la sanzione (minima) della penalizzazione di punti in classifica in misura pari a quelli conquistati al termine della gara. Tre, nel caso in esame. P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla Sambonifacese la sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica: 3) di convalidare il risultato della gara Sambonifacese - U.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA conclusasi con il seguente punteggio: 1 - 0; 4) di non addebitare la tassa di reclamo.
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