COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°112 del 09/04/2008 Decisione del Giudice Sportivo Gara del 6 gennaio 2008 “A.S.D. LIBERTAS ACATE” – “A.S.D. CASERTA CALCIO”

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°112 del 09/04/2008 Decisione del Giudice Sportivo Gara del 6 gennaio 2008 "A.S.D. LIBERTAS ACATE" - "A.S.D. CASERTA CALCIO" Il Giudice Sportivo - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla "A.S.D.CASERTA CALCIO"; - viste le controdeduzioni della "A.S.D. LIBERTAS ACATE"; - letta la relazione fatta pervenire dalla Procura Federale su richiesta di questo Giudice; OSSERVA la "A.S.D. CASERTA CALCIO" chiede che alla "A.S.D. LIBERTAS ACATE" sia inflitta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 ai sensi della prima parte del primo comma dell'art. 17 del C.G.S.. A sostegno del reclamo la "A.S.D. CASERTA CALCIO" deduce che al termine del primo tempo, mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi, un proprio calciatore, Capuozzo Vincenzo, era stato aggredito da uno sconosciuto e da questi colpito con un pugno al volto. Il Capuozzo era stato trasportato immediatamente con autoambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Modica ove i sanitari gli avevano riscontrato "trauma contusivo escoriato reg. zigomatica sx" con prognosi di sette giorni s.c.. L'episodio aveva, a giudizio della reclamante, determinato una palese alterazione nello svolgimento della gara minandone alla radice la regolarità. La "A.S.D. LIBERTAS ACATE" con le proprie controdeduzioni eccepisce, in primo luogo, la inammissibilità del reclamo proposto dalla "A.S.D. CASERTA CALCIO" in forza del principio "ne bis in idem", avendo il Giudice Sportivo, con C.U. n. 69 del 9 gennaio 2008, omologato il risultato della gara (4 - 1 in favore della "A.S.D. LIBERTAS ACATE") ed adottato provvedimenti disciplinari sia a carico della squadra ospitante, sia a carico dell'allenatore e di un calciatore della squadra ospite. Nel merito la "A.S.D. LIBERTAS ACATE" deduce la mancanza di riscontri probatori in ordine all'episodio denunciato, episodio che, se ritenuto sussistente, potrebbe tutt'al più integrare la fattispecie di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 17 C.G.S. (alterazione al potenziale atletico). Va in primo luogo dichiarata la inammissibilità delle controdeduzioni inviate dalla "A.S.D. LIBERTAS ACATE". Risulta invero in punto di fatto: - che la "A.S.D. LIBERTAS ACATE" ha ricevuto a mezzo telefax sulla propria utenza telefonica 0932903850 i motivi di reclamo alle ore 23 del 9 gennaio 2008; - che le controdeduzioni sono state inviate alla "A.S.D. CASERTA CALCIO", con raccomandata con ricevuta di ritorno, in data 15 gennaio 2008, cioè oltre il termine perentorio di tre giorni dalla data di ricevimento dei motivi di reclamo. La violazione del detto termine comporta la inammissibilità delle controdeduzioni ai sensi degli artt. 33 commi 5° e 7°, e 38 commi 3° e 6°. Passando ora alla trattazione del reclamo proposto, ne va innanzitutto riconosciuta la ammissibilità non ricorrendo nel caso di specie una ipotesi di violazione del principio del "ne bis in idem". Il reclamo della "A.S.D. CASERTA CALCIO", rituale e tempestivo, non fu portato a conoscenza del Giudice Sportivo esclusivamente per un disguido di segreteria; detto disguido non comporta in alcun modo difetto di giurisdizione che rimane assolutamente integra anche perchè verte su episodi sui quali non è intervenuta alcuna pronuncia. Ciò premesso, rileva questo Giudice che gli elementi di fatto desumibili dai documenti in atti, in particolare dal supplemento di referto redatto dal Direttore di gara il giorno successivo allo svolgimento della gara e dagli accertamenti eseguiti dalla Procura Federale, di concerto con la Polizia di Stato di Modica, consentono di ricostruire l'episodio in oggetto. Alla fine del primo tempo, nel mentre le squadre stavano facendo rientro nei rispettivi spogliatoi, il Capuozzo era stato improvvisamente colpito al volto da uno sconosciuto che subito dopo si era dato alla fuga inseguito da un agente della Polizia di Stato. L'aggredito, crollato al suolo, era stato trasportato con autoambulanza al Pronto Soccorso del locale ospedale (ove era giunto alle ore 15,36) e, ovviamente, non aveva potuto prendere parte all'ulteriore svolgimento della gara. L'aggressore, rifugiatosi all'interno dello spogliatoio della "A.S.D. LIBERTAS ACATE", era stato immediatamente raggiunto dall'Agente di Polizia ed identificato nella persona di La Serra Antonio, allenatore in seconda della detta squadra, non incluso nella distinta delle persone ammesse nel recinto di gioco. Le circostanze di fatto innanzi esposte hanno trovato puntuale riscontro sia nel supplemento di referto del Direttore di Gara, il quale riferisce di essere stato, nella immediatezza del fatto, informato dall'Agente di Polizia circa l'aggressione subita dal Capuozzo, e di avere personalmente notato il calciatore "con un vistoso gonfiore al volto"; sia nelle concordi ed univoche dichiarazioni rese al riguardo dai compagni di squadra dell'aggredito, Ruggiero Antonio e Di Maio Gennaro; sia nelle parziali ammissioni dello stesso La Serra e dell'allenatore della "A.S.D. LIBERTAS ACATE", Melchionna Felice; sia, infine, nelle dichiarazioni verbalmente rese al collaboratore della Procura Federale dal Dirigente del locale Commissariato di Polizia. Tutti gli elementi innanzi esposti inducono a ritenere senza dubbio alcuno che il Capuozzo fu effettivamente oggetto di aggressione da parte del La Serra che lo colpì al viso con violenza, tanto da cagionargli il "trauma contusivo escoriato....." di cui al referto ospedaliero, e che l'aggressore, subito dopo, si dette alla fuga rifugiandosi nello spogliatoio della "A.S.D. LIBERTAS ACATE". Alcuna rilevanza, ai fini che ne occupa, assumono le dichiarazioni del La Serra secondo cui, trovatosi "per mera casualità" all'ingresso degli spogliatoi durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo, ed avendo rimproverato il Capuozzo - colpevole, a suo dire, di avere ripetutamente schernito il portiere della squadra avversaria in occasione della realizzazione di un calcio di rigore - era stato dal calciatore spintonato con violenza, tanto da sbattere il capo, ed era stato dal medesimo colpito con un calcio alla gamba sinistra; soltanto per istintiva reazione aveva colpito con uno schiaffo al volto il calciatore. L'Agente di Polizia, presente sul posto, aveva, "per mera fatalità", assistito soltanto alla parte finale dell'episodio di tal chè la ricostruzione dell'evento dal medesimo fatta era rimasta viziata. Recatosi al Pronto Soccorso del locale ospedale alle ore 16,14 dello stesso giorno, gli era stato riscontrato "trauma distorsivo att. sx, trauma contusivo reg. parieto - occipitale dx con prognosi di 15 (quindici) giorni s.c.". Tale ricostruzione dei fatti, invero, da un lato non trova alcun riscontro (se non nelle "interessate" dichiarazioni dell'allenatore Melchionna, peraltro neppure collimanti con quelle del suo collega), dall'altro lato non valgono certamente ad escludere la realtà dell'episodio caratterizzato dalla condotta violenta di un soggetto da considerarsi, nel caso di specie, alla pari di un qualsiasi sostenitore, non rientrando il La Serra - per la sua mancata inclusione nella relativa distinta - tra le persone ammesse nel recinto di gioco ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F.. Ritiene però lo scrivente di non poter condividere l'assunto della società reclamante secondo cui l'episodio denunciato avrebbe influito sul regolare svolgimento della gara. Giova infatti osservare che, secondo il costante e consolidato orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva, fatti obiettivamente idonei ad alterare in misura apprezzabile l'iter fisiologico di una gara sono esclusivamente quelli che abbiano inciso "sostanzialmente" sulla fisionomia della competizione sovvertendone le caratteristiche essenziali e provocando insanabili squilibri tra le compagini interessate, stante la loro oggettiva idoneità ad inficiare la regolarità della gara. Nel caso che ne occupa l'episodio denunciato non ha certamente alterato in modo decisivo la regolarità fisiologica della competizione che si è svolta e conclusa in modo assolutamente regolare, ma ha determinato unicamente un'alterazione al potenziale atletico della "A.S.D. CASERTA CALCIO" ad opera di un sostenitore della squadra avversaria, fattispecie per la quale l'art. 17, primo comma, seconda parte, prevede la sanzione (minima) della penalizzazione di punti in classifica almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla "A.S.D. LIBERTAS ACATE" la sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica: 3) di convalidare il risultato della gara "A.S.D. LIBERTAS ACATE" "A.S.D. CASERTA CALCIO" conclusasi con il punteggio: 4 - 1; 4) di non addebitare la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it