COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 17/12/2008 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DELL’ 8.11.2008 ARZACHENA / TAVOLARA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 17/12/2008 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DELL’ 8.11.2008 ARZACHENA / TAVOLARA Il Giudice Sportivo - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio da parte della società Tavolara, con il quale si deduce che la società Arzachena nel corso della gara ha utilizzato n° 5 giocatori fuori quota, invece dei 4 consentiti dal regolamento; - rilevato che la motivazione del reclamo è stata trasmessa tempestivamente; - considerato che dagli atti ufficiali si rileva che la società Arzachena ha impiegato 5 giocatori fuori quota (Giorgioni Stefano nato il 18.4.1989; Bianco Nicola nato il 4.2.1989; De Murtas Alessandro nato il 4.12.1988; Corsini Giuseppe natio il 14.4.1989; Durantino Valerio nato il 8.12.1989) mentre il C.U. n° 1 dell’1/07/2008 del Comitato Interregionale, alla lettera M prevede la possibilità di impiegare fino ad un massimo di n° 4 giocatori “fuoriquota” nati successivamente all’1/1/1990; - Rilevato che tale condotta comporta violazione dell’art. 17 comma 1 del CGS, trattandosi di fatti che hanno influito sul regolare svolgimento della gara; PQM Delibera: 1) di accogliere il reclamo e, conseguentemente, comminare alla società Arzachena la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3. 2) Di non addebitare la tassa di reclamo
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