COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 17/12/2008 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DELL’ 8.11.2008 ARZACHENA / TAVOLARA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°34 del 17/12/2008
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
GARA DELL’ 8.11.2008 ARZACHENA / TAVOLARA
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio da
parte della società Tavolara, con il quale si deduce che la società Arzachena
nel corso della gara ha utilizzato n° 5 giocatori fuori quota, invece dei 4
consentiti dal regolamento;
- rilevato che la motivazione del reclamo è stata trasmessa tempestivamente;
- considerato che dagli atti ufficiali si rileva che la società Arzachena ha
impiegato 5 giocatori fuori quota (Giorgioni Stefano nato il 18.4.1989; Bianco
Nicola nato il 4.2.1989; De Murtas Alessandro nato il 4.12.1988; Corsini
Giuseppe natio il 14.4.1989; Durantino Valerio nato il 8.12.1989) mentre il C.U.
n° 1 dell’1/07/2008 del Comitato Interregionale, alla lettera M prevede la
possibilità di impiegare fino ad un massimo di n° 4 giocatori “fuoriquota” nati
successivamente all’1/1/1990;
- Rilevato che tale condotta comporta violazione dell’art. 17 comma 1 del CGS,
trattandosi di fatti che hanno influito sul regolare svolgimento della gara;
PQM
Delibera:
1) di accogliere il reclamo e, conseguentemente, comminare alla società
Arzachena la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3.
2) Di non addebitare la tassa di reclamo