LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 111 DEL 30 ottobre 2008 SERIE A TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 29 ottobre 2008 – Nona giornata andata In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: Soc. CATANIA Soc. PALERMO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 111 DEL 30 ottobre 2008 SERIE A TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 29 ottobre 2008 - Nona giornata andata In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: Soc. CATANIA Soc. PALERMO Il Giudice Sportivo considerato che sostenitori della Soc. Catania, come riferito dai collaboratori della Procura federale, nel corso della gara, hanno acceso tre fumogeni nel proprio settore; considerato che sostenitori della Soc. Palermo, come riferito dai collaboratori della Procura federale, al 30° del secondo tempo, hanno acceso due fumogeni nel proprio settore; rilevato che tali comportamenti devono ritenersi sanzionabili ex art. 12, nn. 3 e 6 CGS; preso atto, per converso, che entrambe le Società, in conformità alla previsione di cui all’art. 7 dello Statuto FIGC, hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo (trasmesso da entrambe le Società a questo Ufficio in data 25 ottobre 2008) da ritenersi idoneo, per le risorse finanziarie ed umane impiegate e per la previsione di specifiche misure di prevenzione, a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto dell’ordinamento federale; preso atto altresì che non vi è stata insufficiente vigilanza da parte della Società, che ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine; ricorrendo, pertanto, la condizione di non sanzionabilità prevista dall’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS; delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Catania e della Soc. Palermo per il comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.
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