COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°75 del 24/12/2008 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 30 NOVEMBRE 2008 SARZANESE CALCIO – VALLE D’AOSTA CALCIO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°75 del 24/12/2008
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 30 NOVEMBRE 2008 SARZANESE CALCIO – VALLE D’AOSTA CALCIO
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla VALLE
D'AOSTA CALCIO S.R.L., reclamo con il quale si deducono le irregolari dimensioni del terreno
di gioco per avere la terna arbitrale, prima dell'inizio della gara, deciso, a causa delle pessime
condizioni climatiche, di restringere i due lati lunghi del terreno di gioco, modificandone in tal
modo la larghezza ufficiale, senza aver ricevuto autorizzazione dai competenti uffici della Lega
e senza che fossero stati interpellati i Dirigenti della società reclamante;
OSSERVA:
dal supplemento di referto risulta:
- che prima dell'inizio della gara, l'Arbitro, unitamente ai propri assistenti, nel controllare la
tenuta del terreno di gioco aveva constatato che lungo le linee laterali, dal lato degli
assistenti, vi erano profondi solchi colmi di acqua che non consentivano agli Ufficiali di Gara
di operare e ponevano in pericolo anche la integrità fisica dei medesimi;
- che l'Arbitro, ottenuto dai Dirigenti della società ospitante il verbale dello "stato di
consistenza del campo sportivo", aveva ritenuto opportuno ridurre di un metro per lato le
dimensioni del terreno di gioco in quanto, anche dopo la riduzione della larghezza, questo
rientrava nei parametri regolamentari;
- che di tutto ciò erano stati avvisati i Dirigenti di entrambe le società che nulla avevano
obiettato al riguardo;
- - che soltanto al termine della gara, conclusasi con la perdita della partita da parte della
VALLE D'AOSTA CALCIO S.R.L., i Dirigenti di quest'ultima avevano presentato riserva
scritta negando di essere stati preventivamente posti a conoscenza della riduzione delle
dimensioni del terreno di gioco.
Le risultanze del referto arbitrale, atto avente fede privilegiata, consentono di affermare che la
decisione adottata dal Direttore di gara non ha violato alcuna norma.
Secondo quanto risulta dal "Regolamento Impianti Sportivi" del Comitato Interregionale, sono
tollerate dimensioni ridotte del terreno di gioco fino ad un minimo di mt 100x60. Nel caso in
esame la larghezza del terreno di gioco, originariamente di mt 65, era stata ridotta a mt 63,
nell'ambito cioè delle dimensioni regolamentari.
Nè nel Regolamento Impianti Sportivi, nè nel Codice di Giustizia Sportiva sono richieste, ai fini
della riduzione delle dimensioni del terreno di gioco in caso di difficoltà strutturali dell'impianto,
autorizzazioni di sorta o consensi da parte dei Dirigenti delle squadre interessate alla gara.
Val la pena di ribadire che il Direttore di gara aveva comunque reso noto ai Dirigenti di
entrambe le squadre l'avvenuta modifica delle dimensioni del terreno di gioco. Legittimo
pertanto è il dubbio che il reclamo sia stato originato esclusivamente dalla delusione dell'esito
della gara, delusione di cui è traccia evidente nei gravi episodi sanzionati nel Comunicato
Ufficiale di questo Giudice n. 64 del 3 dicembre 2008;
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: A.S.D.
SARZANESE CALCIO 1906 S.R.L. - VALLE D'AOSTA CALCIO S.R.L. 3 - 2;
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della società reclamante.
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