COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 1 DEL 5/07/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO, DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC, DEL SIG, D’ALESSANDRO LORENZO MARCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.C. NOTARESCO E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE DELL’ART.1, COMMA 3 E ART.6, COMMA 1, DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 1 DEL 5/07/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO, DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC, DEL SIG, D’ALESSANDRO LORENZO MARCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.C. NOTARESCO E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE DELL’ART.1, COMMA 3 E ART.6, COMMA 1, DEL C.G.S. Con nota 24/5/01, la Procura Federale della FIGC ha deferito a questa Commissione il sig.Lorenzo D’Alessandro, Presidente della A.S.C. Notaresco e quest’ultima società per rispondere il primo della violazione dell’art.1, comma 3 C.G.S (per aver rilasciato dichiarazioni rese a mezzo stampa e TV lesive della reputazione di altri calciatori e dirigenti sportivi) e la seconda della violazione dell’art.6 comma 1, C.G.S. ( per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente). A seguito di tale deferimento, la Commissione Disciplinare, con nota del 18/6/01 ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme di cui in epigrafe informandoli della fissazione dell’udienza ed avvisandoli del termine fissato per la presentazione delle deduzioni a difesa e per chiedere di essere sentiti. Gli stessi, peraltro, non hanno ritenuto di far pervenire scritti né hanno chiesto di essere sentiti. Il rappresentante della Procura ha concluso per l’affermazione della responsabilità del D’Alessandro e della soc.Notaresco chiedendo di infliggere la sanzione dell’inibizione fino al 31/12/01 al primo e l’ammenda di £.1.000.000 alla seconda. Osserva la Commissione che la responsabilità del D’Alessandro deve essere affermata sul semplice rilievo che questi, dopo aver pubblicamente affermato che calciatori del Montesilvano avrebbero “contrattato” l’esito di alcune gare che vedevano impegnata la squadra del Notaresco (dichiarazioni riportate tra virgolette sulla stampa e mai smentite dallo stesso) e che disponeva di testimoni che avrebbero potuto confermare tale circostanza, non solo non ha dimostrato alcunchè ma, in occasione di una audizione dinanzi al rappresentante dell’ufficio indagini, ha tardivamente smentito sia la disponibilità dei testi che la paternità delle dichiarazioni rilasciate alla stampa ed alle emittenti locali. Ora, appare evidente che lo stesso D’Alessandro, dopo aver gettato discredito su altri calciatori e società, si è reso conto della impossibilità di provare quanto maliziosamente asserito e, dinanzi all’organo inquirente, ha ritrattato le sue dichiarazioni che, in ogni caso, hanno abbondantemente spiegato l’effetto di ledere l’altrui reputazione. Alla luce, pertanto, delle indagini esperite e della impossibilità di provare l’esistenza di un tentativo di illecito consumato dalla Soc.Montesilvano (gli stessi calciatore del Notaresco hanno negato la circostanza), il deferimento del D’Alessandro e l’affermazione della sua responsabilità non possono che essere una logica conseguenza. Sintomatica, al riguardo, appare la circostanza del mancato invio di difese e della richiesta di audizione. Tenuto conto del provvedimento disciplinare già adottato nei confronti del D’Alessandro dal G.S. della L.N.D. con C.U. n.34 del 23/3/01 (inibizione fino al 31/12/04), si reputa equo infliggere allo stesso l’ulteriore inibizione di mesi sei. Delle violazioni ascritte al suo Presidente deve essere ritenuta oggettivamente responsabile anche la società Notaresco alla quale si ritiene equo infliggere l’ammenda di £.1.000.000. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA Di infliggere al Sig. D’Alessandro Lorenzo Marco la sanzione della inibizione a svolgere mansioni in seno alla FIGC di mesi sei con effetto dal momento della scadenza della precedente sanzione e, quindi, fino al 30/6/05. Delibera, altresì, di infliggere alla Soc.Notaresco l’ammenda di £.1.000.000. Dispone che la presente decisione sia comunicata alla Procura Federale della FIGC.
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