COMITATO REGIONALE ABRUZZO – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 6/12/2001 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL SIG.GIUSEPPE D’ANGELO, PRESIDENTE DELLA S.S. CASACANDITELLA E DELLA STESSA SOCIETA’ (DEFERIMENTO DEL 24/10/01 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO DELLA FIGC –LND)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 6/12/2001 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL SIG.GIUSEPPE D’ANGELO, PRESIDENTE DELLA S.S. CASACANDITELLA E DELLA STESSA SOCIETA’ (DEFERIMENTO DEL 24/10/01 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO DELLA FIGC –LND) A seguito del deferimento del Presidente del Comitato Regionale Abruzzo della FIGC-LND è stata contestata al sig.D’Angelo Giuseppe, Presidente della S.S. Casacanditella, la violazione dell’art.3 comma 1. C.G.S. per aver, in una lettera indirizzata al Comitato Regionale Abruzzo, espresso giudizi lesivi della reputazione di dirigenti del Comitato ed alla società la violazione di cui all’art.3, comma 2, C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente: Né il tesserato, né la società hanno fatto pervenire deduzioni a difesa o hanno chiesto di essere sentiti. Osserva la Commissione che le dichiarazioni contenute nella missiva 19/10/01 sono indubbiamente lesive della reputazione di dirigente del Comitato e dunque tali da violare il disposto di cui all’art. 3, primo comma C.G.S. Ai sensi del comma 2 del medesimo art.3 inoltre, la società deve essere ritenuta oggettivamente responsabile della violazione ascritta al proprio tesserato. Per quanto concerne le sanzioni, si reputa equo infliggere al Presidente la sanzione dell’inibizione a svolgere le funzioni di cui all’art.9, lett. e. C.G.S. fino al 15/3/02 ed alla società l’ammenda di £.300.000. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al sig.Giuseppe D’Angelo l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC fino al 15/3/02 ed alla S.S.Casacanditella l’ammenda di £.300.000. Dispone che la presente decisione sia comunicata al Presidente della S.S.Casacanditella ed alla stessa società.
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