COMITATO REGIONALE ABRUZZO – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 20 del 31/10/2001 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL SIG.LAURENZI ALVARO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SPORTING C/5 L’AQUILA E DELLA STESSA SOCIETA’ SU DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R.A.DELLA F.I.G.C. – L.N.D. DEL 26/7/01

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 20 del 31/10/2001 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL SIG.LAURENZI ALVARO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA' SPORTING C/5 L'AQUILA E DELLA STESSA SOCIETA' SU DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R.A.DELLA F.I.G.C. - L.N.D. DEL 26/7/01 A seguito del deferimento da parte del Presidente del C.R.A. del 26/7/01, è stata contestata al sig.Alvaro Laurenzi la violazione dell’art.1 comma 3, del CGS perché, in occasione dell’assemblea delle società del 14/7/01, pur essendo inibito, rappresentava la società e teneva un comportamento scorretto nei confronti della Commissione Disciplinare pronunciando nei confronti di un componente la frase “io non faccio l’avvocato dei bugiardi” Alla società Sporting C/5 è stata invece, contestata la violazione di cui all’art.6 comma 2, per responsabilità oggettiva ascritta al proprio Presidente.. I soggetti deferiti, ricevuto l’atto di contestazione con relativo termine per la presentazione di memorie, non sono comparsi all’udienza di discussione né hanno fatto pervenire scritti difensivi. Osserva la Commissione che la responsabilità del Laurenzi in ordine ai fatti oggetto di contestazione appare scontata sia per la partecipazione all’assemblea delle società allorchè, inibito fino al 30/9/02 con provvedimento del G.S., difettava dei poteri di rappresentanza della società sia per le frasi ingiuriose rivolte all’indirizzo di un componente della Commissione e dallo stesso chiaramente percepite. Sintomatica, al riguardo, appare la circostanza della mancata comparizione dello stesso Laurenzi e del mancato invio delle deduzioni a difesa. Della violazione ascritta al suo dirigente deve essere ritenuta oggettivamente responsabile anche la società. In ordine alle sanzioni ritiene equo la Commissione Disciplinare infliggere al Laurenzi la sanzione della ulteriore inibizione fino al 30/6/2003 ed allo Sportig C/5 l’ammenda di £.300.000 Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al sig, Alvaro Laurenzi l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC fino al 30/6/2003 ed alla società Sporting C/5 l’ammenda di £.300.000. Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti interessate.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it