COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 4 DEL 26/07/2001-PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL DR.ROBERTO DE DOMINICIS, PRESIDENTE DELLA A.S. MIRAL 98, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S., NONCHE’ DI QUEST’ULTIMA PER VIOLAZIONE DELL’ART.6 C.G.S.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 4 DEL 26/07/2001-PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL DR.ROBERTO DE DOMINICIS, PRESIDENTE DELLA A.S. MIRAL 98, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S., NONCHE’ DI QUEST’ULTIMA PER VIOLAZIONE DELL’ART.6 C.G.S. Con nota del 21/5/01 del Presidente del Comitato Regionale Abruzzese, sono stati deferiti a questa Commissione il dr;Roberto De Dominicis, Presidente della A.S.Miral 98 e quest’ultima società per rispondere il primo della violazione dell’art.1 C.G.S. (per aver inviato al Comitato Regionale una lettera contenente espressioni lesive della reputazione dei tesserati dell’AIA e di organi disciplinari del Comitato) e la seconda della violazione dell’art.6 C.G.S. (per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente). Con nota del 18/6/01, la Commissione ha quindi contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra ricordate, informandoli della fissazione dell’udienza ed avvisandoli del termine fissato per la presentazione delle deduzioni a difesa e per chiedere di essere sentiti. Con nota del 25/6/01, il Presidente della A.S.Miral 98 ha fatto dunque pervenire deduzioni difensive in merito al deferimento, con le quali ha evidenziato che le espressioni contenute nello scritto non potevano costituire violazione delle norme dettate dall’art.1 per essere, semplicemente, “lo sfogo effettuato in un momento particolare e dopo diverse situazioni anomale affrontate durante tutto il campionato” Osserva la Commissione che la responsabilità del soggetto deferito appare chiara avendo lo stesso, nello scritto inviato al Comitato Provinciale di Pescara ed alla FIGC-LND di l’Aquila, esorbitato da un legittimo diritto di critica, usando peraltro espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti di organi della Federazione, concretizzando, pertanto, una ipotesi di sicura violazione del disposto di cui all’art.1 comma 1 C.G.S. In ordine alle sanzioni, ritiene equo la Commissione comminare al De Dominicis la sanzione della inibizione fino al 31/12/01 ed alla società A.S.MIRAL 98, responsabile oggettivamente del comportamento del suo dirigente, la sanzione dell’ammenda di £.300.000. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al dr; Roberto DE DOMINICIS la sanzione della inibizione a svolgere mansioni in seno alla FIGC fino al 31/12/01 e di infliggere alla A.S.MIRAL 98 l’ammenda di £.300.000.
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