COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 4 DEL 26/07/2001-PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGNORI AVV. ANGELO RAFFAELE PELILLO, GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO PRESSO IL COMITATO PROVINCIALE DI TERAMO, PASQUALE BELFIORE, SEGRETARIO DEL COMITATO PROVINCIALE DI TERAMO, PIETRO DI FRANCESCO, PRESIDENTE DELLA SEZIONE A.I.A. DI TERAMO E ROBERTO DI NICOLA, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI TERAMO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 4 DEL 26/07/2001-PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGNORI AVV. ANGELO RAFFAELE PELILLO, GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO PRESSO IL COMITATO PROVINCIALE DI TERAMO, PASQUALE BELFIORE, SEGRETARIO DEL COMITATO PROVINCIALE DI TERAMO, PIETRO DI FRANCESCO, PRESIDENTE DELLA SEZIONE A.I.A. DI TERAMO E ROBERTO DI NICOLA, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI TERAMO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. Con nota del 20.11.2000 la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti di cui in epigrafe per rispondere della violazione dell’art. 1 C.G.S. per aver i primi tre, in concorso tra loro, indotto il quarto a redigere il 16.11.1999 un supplemento di rapporto arbitrale sulla mancata disputa della gara MORRO D’ORO - PIANO DELLA LENTE, che era stato designato a dirigere ed era in calendario il 7.11.1999 per il Campionato Allievi Provinciali, di contenuto non rispondente al vero al fine di pervenire alla revoca del provvedimento disciplinare adottato a carico del tesserato Ercole DI NICOLA, il quale aveva così potuto prendere parte alla gara del Campionato di Eccellenza SANTEGIDIESE - MORRO D’ORO del 22.11.1999. Con atto del 18.6.2001 la Commissione ha contestato agli interessati la violazione di cui sopra informando che i relativi deferimenti sarebbero stati esaminati nella riunione del 16.7.2001 e concedendo termine per deduzioni a difesa e richieste di audizione. Nella udienza sopra indicata sono comparsi tutti i soggetti deferiti i quali si sono riportati alle deduzioni e richieste rispettivamente depositate. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sospensione per un anno all'arbitro Signor DI NICOLA, nonché dell'inibizione per un anno e sei mesi all'Avv. PELILLO ed al Signor DI FRANCESCO e per un anno al Signor BELFIORE. Va preliminarmente affrontata l’eccezione di incompetenza di questa Commissione a giudicare su infrazioni commesse da tesserati dell’A.I.A. sollevata dal Signor DI NICOLA. In proposito deve essere richiamato l’art. 29, comma 6, dello statuto federale, che sottopone gli arbitri in sede disciplinare - con l’unica eccezione delle infrazioni al regolamento A.I.A. - alla giurisdizione di cui all’art. 30, comma 3, dello statuto medesimo e cioè, in sostanza, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare. La norma, chiarissima nella sua enunciazione, non lascia spazio ad alcuna diversa interpretazione e del resto la sua applicabilità al caso di specie è stata recentemente ribadita dalla Corte Federale, la quale ha tra l’altro evidenziato come “nella gerarchia delle fonti dell’Ordinamento Federale le norme del Codice di Giustizia Sportiva hanno natura primaria rispetto a quelle dei vari regolamenti di settore, così come tutte quelle altre che sono emanate direttamente dal Consiglio Federale. Perciò esse prevalgono non solo sulle norme difformi, ma anche su quelle analoghe contenute nei regolamenti sottordinati, le quali ultime possono avere solo valenza confermativa delle prime, ma non autonoma rilevanza”. Deve pertanto respingersi l’eccezione sollevata, in quanto infondata alla luce della normativa in materia. Nel merito, osserva la Commissione Disciplinare che l’Avv. Angelo Raffaele PELILLO, Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale F.I.G.C. di Teramo, deve essere prosciolto dall’addebito contestato alla luce delle risultanze emerse dall’istruttoria svolta, visto che tutti i soggetti interessati hanno concordemente riferito che lo stesso non ha in alcun modo interferito nella convocazione dell’arbitro, né nella predisposizione dei due supplementi di rapporto redatti a seguito della gara in contestazione. D’altro canto, dalle stesse indagini svolte dal competente ufficio non sembra possano individuarsi elementi che depongono a carico del PELILLO che, di fronte al primo supplemento vergato a mano dall’arbitro DI NICOLA con penna rossa, ha ritenuto di revocare la decisione precedentemente assunta ed a favore del quale resta la presunzione che non avrebbe avuto alcun interesse a rivedere tale decisione. Peraltro, non può essere sottaciuto che, dal raffronto delle dichiarazioni rese dal DI NICOLA, dal BELFIORE e dal DI DOMENICO, emerge come data più probabile in cui è stato dattiloscritto il secondo supplemento quella del 22.11.1999, epoca in cui il Giudice Sportivo aveva già emanato il provvedimento di revoca. In ordine alla posizione degli altri soggetti deferiti, va rilevato che a questa Commissione non è demandato il compito di giudicare sulla possibile esistenza di un illecito sportivo - come viceversa si è ipotizzato in sede di discussione - dovendo l’organo giudicante procedere all’accertamento o meno della loro responsabilità solo relativamente alla violazione contestata. Al riguardo, non può negarsi che tali soggetti, con il loro comportamento, hanno sicuramente violato i doveri imposti dall’art. 1 C.G.S., atteso che non sarebbe loro spettato di agire in funzione dell’obiettivo di far revocare una decisione adottata dal Giudice Sportivo ritenendola “eccessivamente severa”, in tal modo esorbitando dalla rispettiva sfera di competenza. E così, il DI FRANCESCO si sarebbe dovuto limitare a consigliare l’arbitro di chiarire le circostanze in precedenza riferite senza preoccuparsi delle conseguenze per il soggetto colpito da sanzioni; il DI NICOLA non avrebbe dovuto sottoscrivere un documento che, almeno in parte, riteneva essere non corrispondente al vero; il BELFIORE si sarebbe dovuto astenere dal redigere tale documento e non avrebbe dovuto mostrare disponibilità per il raggiungimento dello scopo che altri si era prefisso. Gli stessi, peraltro, nel corso delle indagini e durante la discussione sono caduti in evidenti contraddizioni; hanno manifestato sintomatiche reticenze; hanno ammesso di aver in precedenza riferito circostanze non veritiere o, comunque, hanno rilasciato dichiarazioni chiaramente inverosimili. Tale comportamento, tenuto nel corso del procedimento disciplinare, non può che contribuire a delineare un quadro certamente contrario ai principi di lealtà, rettitudine e correttezza richiamati dalla norma generale prevista dall’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Quanto alle sanzioni da irrogare, alla luce delle considerazioni sopra esposte ritiene equo questa Commissione infliggere al DI FRANCESCO la sanzione dell’inibizione per mesi sei ed al BELFIORE ed al DI NICOLA rispettivamente l’inibizione e la sospensione per mesi dodici. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di prosciogliere l’Avv. Angelo Raffaele PELILLO dall’addebito contestato e di infliggere la sospensione per mesi dodici all’arbitro Signor Roberto DI NICOLA, nonché l’inibizione a svolgere mansioni in seno alla F.I.G.C. per mesi sei al Signor Pietro DI FRANCESCO e per mesi dodici al Signor Pasquale BELFIORE. Dispone procedersi alle notifiche di rito alla Procura Federale della FIGC.
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