COMITATO REGIONALE ABRUZZO – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 47 del 07/02/2002- pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE FIGC-LND, DEL CALCIATORE ROCCO PAGANO, TESSERATO DELLA A.S. FRANCAVILLA E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DELL’ART,1, COMMA 3 E DELL’ART,3, COMMA 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 47 del 07/02/2002- pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE FIGC-LND, DEL CALCIATORE ROCCO PAGANO, TESSERATO DELLA A.S. FRANCAVILLA E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DELL’ART,1, COMMA 3 E DELL’ART,3, COMMA 2 C.G.S. Con nota del 3/1/02, il Presidente del C.R.A. della FIGC-LND ha deferito a questa Commissione il calciatore Rocco Pagano della A.S.Francavilla e la stessa società per rispondere il primo della violazione dell’art.1, comma 3, CGS per aver espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di tesserati dell’AIA e degli Organi Federali e la seconda della violazione di cui all’art.3, comma 2 CGS per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Con atto del 10/1/02, regolarmente notificato, la Commissione ha contestato agli interessati l’oggetto del deferimento fissando l’udienza per la discussione ed il termine per la presentazione memoria difensiva. Con memoria depositata nei termini, il calciatore e la società hanno, preliminarmente, dedotto la inammissibilità della contestazione mossa nell’atto di deferimento e, nel merito, hanno chiesto disporsi l’archiviazione del procedimento per insussistenza delle violazioni contestate ovvero il rinvio dell’udienza in quanto il Pagano – che intendeva essere sentito personalmente – sarebbe stato impossibilitato a comparire per impegni familiari conseguenti a ragioni di salute. In sede di comparizione i soggetti deferiti ribadivano le loro richieste. Osserva, preliminarmente, la Commissione che l’eccezione di inammissibilità della contestazione per assoluta genericità della stessa non ha pregio visto che l’atto di deferimento inoltrato dal Presidente del CRA contiene gli elementi essenziali visto che consente sicuramente di individuare l’oggetto della presunta violazione commessa dal tesserato sia nella premessa che nel corpo della nota dando atto che le frasi di cui si discute erano contenute nella intervista rilasciata al quotidiano “Il Centro” il 2/1/02. Quanto alla richiesta di rinvio avanzata dal Pagano, la stessa non può essere accolta non apparendo la giustificazione addotta fondato motivo per il rinvio della discussione ed essendo, comunque, stato fatto salvo il diritto al contraddittorio. In ordine al merito della controversia, non può negarsi che il contenuto dell’intervista rilasciata dal calciatore al quotidiano “ Il Centro” in data 2/1/02 sia lesivo della reputazione degli Organi Federali, e segnatamente dell’A.I.A., giacchè affermare che. “Quello di Domenica” ( e cioè l’arbitro) “è venuto proprio dall’Aquila per indirizzare l’incontro in una certa maniera” “Abbiamo il sentore di non essere molto simpatici, di certo non siamo tutelati” non significa esercitare un normale diritto di critica ma sollevare sospetti sull’operato della classe arbitrale e sulla correttezza della stessa violando, in tal modo i principi dettati dall’art.1 CGS cui tutti i tesserati devono uniformarsi. Né vale invocare il contenuto della successiva intervista rilasciata allo stesso quotidiano in data 6/1/02 (con la quale si sarebbe inteso dare la esatta interpretazione del senso delle precedenti dichiarazioni) in quanto il calciatore non ha smentito quanto testualmente attribuitogli, la cui chiarezza non può dare adito a diverse interpretazioni. Alla responsabilità del tesserato consegue quella della società in virtù del disposto dell’art.3, comma 2, del CGS. Per quanto concerne le sanzioni, appare equo infliggere al Pagano la squalifica di mesi uno ed alla società l’ammenda di £.1.000.000 Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al calciatore ROCCO PAGANO la squalifica di mesi uno ed alla A.S.FRANCAVILLLA l’ammenda di £.1.000.000.
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