COMITATO REGIONALE ABRUZZO – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 09/05/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL CALCIATORE SCIASCIA BERARDO E DELLA A.S. SNACK BAR PEPPE FURCI PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DELL’ART.1 E 2, COMMI 3 E 4 CGS

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 09/05/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL CALCIATORE SCIASCIA BERARDO E DELLA A.S. SNACK BAR PEPPE FURCI PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DELL’ART.1 E 2, COMMI 3 E 4 CGS Con nota del 25/2/02, il V.Presidente del Comitato Regionale Abruzzese della FIGC-LND, ha deferito a questa Commissione il calciatore Berardo Sciascia e la A.S. Snack Bar Peppe Furci per violazione dell’art.1 e 2, comma 3 e 4, CGS per aver sottoscritto il primo un cartellino per l’attività Amatori con data di nascita diversa da quella reale. Con raccomandate 4/4/02 regolarmente notificate, veniva contestato ai soggetti deferiti l’oggetto della contestazione e veniva fissata l’udienza per la discussione con termine per deduzioni difensive. Il calciatore e la società non hanno chiesto di essere ascoltati né hanno fatto pervenire scritti difensivi. Osserva la Commissione che la responsabilità dello Sciascia risulta documentalmente provata essendo rilevabile dagli atti che lo stesso ha sottoscritto la richiesta di tesseramento con una data di nascita diversa da quella risultante dai documenti ufficiali per fare in modo di partecipare ad un campionato cui non avrebbe potuto prendere parte diversamente. E’ significativa al riguardo la volontà di non far pervenire deduzioni difensive. Alla responsabilità del tesserato consegue quella della società in virtù del principio della responsabilità oggettiva non senza rilevare che non può escludersi che la stessa fosse a diretta conoscenza della violazione commessa dal suo tesserato. Per quanto concerne le sanzioni, appare equo infliggere allo Sciascia la squalifica di mesi 12 ed alla società l’ammenda di Euro 259,00 Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al calciatore Berardo Sciascia la squalifica di mesi 12 ed alla soc.Snack Bar Peppe Furci l’ammenda di Euro 259,00.
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