COMITATO REGIONALE ABRUZZO – Campionato Amatori – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 42 del 24/01/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.C. APOLLINARE AVEVRSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (OMOLOGAZIONE DELLA GARA CON IL RISULTATO ACQUISITO IN CAMPO) IN RELAZIONE ALLA GARA S.APPOLARE/TREGLIO DISPUTATA IL 14/12/01 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U.N.17 DEL 3/1/02 COM.PROV.CH.)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - Campionato Amatori - 2001 – 2002
Comunicato Ufficiale N° 42 del 24/01/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA A.C. APOLLINARE AVEVRSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (OMOLOGAZIONE DELLA GARA CON IL RISULTATO ACQUISITO IN CAMPO) IN RELAZIONE ALLA GARA S.APPOLARE/TREGLIO DISPUTATA IL 14/12/01 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U.N.17 DEL 3/1/02 COM.PROV.CH.)
Con reclamo ritualmente proposto, la A.S. Apollinare ha chiesto annullarsi la decisione adottata dal G.S. con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla stessa (tendente ad ottenere la sanzione della perdita della gara in danno della soc.Treglio per avere la stessa impiegato nel II tempo il calciatore Di Meco Ottavio che nel I tempo aveva espletato le funzioni di guardialinee) era stata disposta l’omologazione della gara con il risultato acquisito in campo in quanto, ai sensi dell’art.35, comma 5, della normativa vigente l’attività amatoriale è considerata ricreativa e non ufficiale mentre la regola 6 – punto4 – delle regole di giuoco consente che il guardialinee indicato in distinta può essere utilizzato come calciatore.
Ha dedotto la reclamante l’erroneità del procedimento logico seguito dal G.S. in quanto l’attività ricreativa ed amatoriale sono due cose distinte tra loro e la regola 6 – punto 4 – delle regole del giuoco consentirebbe l’utilizzazione del guardialinee solo nelle gare dell’attività ricreativa e giovanile scolastica ma non in quelle amatoriali.
Il reclamo è fondato e deve essere accolto.
Ritiene la Commissione che erroneamente il primo Giudice ha ritenuto che l’attività amatoriale debba intendersi ricreativa in quanto come tale può definirsi solo quella relativa ai tornei di attività ricreativa.
Dal momento che con C.U. n.81 della FIGC pubblicato il 30/6/01, allegato al C.U. n.12 del 20/9/01 del Comitato Regionale, è stato disposto che un calciatore che inizia una gara con funzioni di assistente non può nella stessa gara partecipare al giuoco come calciatore, ne consegue che il reclamo della A.S. S.Apollinare appare meritevole di accoglimento
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di infliggere alla soc.Treglio la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio: S.Apollinare 2/ Treglio 0.Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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