COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO AMATORI – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 31/01/2002- PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ RIVER ATERNO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA DEL CALCIATORE MARINELLI ANTONIO FINO AL 28/11/02, DEL CALCIATORE ETTORRE MARCO FINO AL 28/11/03 E DEL CALCIATORE PROPERZI ALESSANDRO PER 6 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA RIVER ATERNO/AMATORI PESCINA DISPUTATA IL 17/11/01 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U.N.14 DEL 29/11/01)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO AMATORI - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 31/01/2002- PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ RIVER ATERNO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA DEL CALCIATORE MARINELLI ANTONIO FINO AL 28/11/02, DEL CALCIATORE ETTORRE MARCO FINO AL 28/11/03 E DEL CALCIATORE PROPERZI ALESSANDRO PER 6 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA RIVER ATERNO/AMATORI PESCINA DISPUTATA IL 17/11/01 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U.N.14 DEL 29/11/01) Con appello ritualmente proposto, la soc.River Aterno ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. per i fatti accaduti nel corso della gara che avevano indotto l’arbitro a sospenderla, chiedendo la ripetizione della gara e la riduzione delle sanzione. Ha dedotto la soc.appellante la insussistenza dei fatti addebitati e comunque la inesatta descrizione degli stessi che non avrebbero giustificato in ogni caso, la decisione della sospensione della gara e le sanzioni adottate nei confronti dei calciatori. A tale proposito ha anche allegato una cassetta televisiva a supporto delle sue tesi. L’arbitro della gara, in sede di chiarimenti resi a questa Commissione, ha rettificato quanto in precedenza riferito a proposti delle singole responsabilità dei calciatori, escludendo che siano stati perpetrati atti di violenza in suo danno, ed ha altresì, confermato che le ingiurie, le minacce e le continue proteste rivoltegli da tutti i calciatori della River Aterno avevano fatto si che non vi fossero più le condizioni per proseguire la gara Osserva, preliminarmente, la Commissione che non è consentito l’esame di supporti audiovisivi se non al fine di individuare infrazioni disciplinari non rilevate dal direttore di gara ovvero di evitare sanzioni determinate da clamorosi scambi di persona. Da ciò consegue che, nella fattispecie, l’esame di tale supporto non avrebbe rilievo. Quanto al merito, l’appello della soc.River deve essere parzialmente accolto. In ordine alla sanzione della perdita della gara la decisione del primo Giudice deve essere confermata in quanto i fatti accaduti e precisati anche in sede di chiarimenti non avrebbero consentito all’arbitro della gara di proseguire le direzione con la necessaria serenità d’animo tenendo anche conto che gli espulsi si rifiutavano di lasciare il terreno di giuoco. Va altresì, confermata la sanzione relativa al calciatore Properzi Alessandro siccome congrua ed adeguata. Considerate, invece, le precisazioni fornite dal direttore di gara vanno riformate le decisioni relative ai calciatori Marinelli Antonio e Ettorre Marco che si ritiene equo contenere, rispettivamente in mesi due e quattro di squalifica Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Marinelli Antonio a mesi due e quella inflitta al calciatore Ettorre Marco a mesi quattro. Conferma, nel resto, la impugnata decisione disponendo restituirsi la tassa versata.
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