COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Eccellenza – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 24 DELL’ 8/10/2001 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 1 della Società A.S. CUTRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 20 del 26.9.2001 (squalifica calciatore CIRDUA Valerio per TRE GARE).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Eccellenza - 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 24 DELL’ 8/10/2001 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 1 della Società A.S. CUTRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 20 del 26.9.2001 (squalifica calciatore CIRDUA Valerio per TRE GARE). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; considerato che dagli stessi risulta in maniera chiara e non equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Cordua. P. Q. M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce a due giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore Cordua Valerio e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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