COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO AMATORI – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 11/04/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA U.S. BUCCHIANICO AMATORI AVVERSO LA REGOLARITA’ DELAL GARA RIPA TEATINA/BUCCHIANICO DISPUTATA IL 24/2/02 PER IL CAMPIONATO AMATORI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI SANTELLA GUIDO E PACIOCCO RICCARDO (C.U.N.27 DEL 7/2/02. COM.PROV.CH.)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO AMATORI - 2001 - 2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 11/04/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA U.S. BUCCHIANICO AMATORI AVVERSO LA REGOLARITA’ DELAL GARA RIPA TEATINA/BUCCHIANICO DISPUTATA IL 24/2/02 PER IL CAMPIONATO AMATORI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI SANTELLA GUIDO E PACIOCCO RICCARDO (C.U.N.27 DEL 7/2/02. COM.PROV.CH.)
Con reclamo ritualmente proposto al G.S. e da questi rimesso alla C.D. la U.S.Bucchianico Amatori ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della soc.Ripa Teatina per aver fatto partecipare alla gara di cui in epigrafe i calciatori Santella Guido e Paciocco Riccardo che non avevano titolo a parteciparvi in quanto non avevano avuto il nulla-osta al tesseramento in favore della Ripa Teatina da parte della società di appartenenza: Il secondo, poi, avrebbe giocato con la squadra del Val di Sangro una partita di coppa Italia in data 26/8/01 con la Pro-Vasto.
La Pol. Amatori Ripa Teatina faceva pervenire memoria con la quale deduceva la inammissibilità e irricevibilità del ricorso per essere stato inoltrato al Comitato Provinciale di Chieti invece che al G.S.; per essere privo della tassa di reclamo; per essere stato sottoscritto da un dirigente sfornito dei poteri di rappresentanza e non dal Presidente in carica; per essere stato, infine, rimesso alla C.D. che non avrebbe competenza ad esaminarlo essendo, invece, competente il G.S. del Com. Prov. Di Chieti.
Osserva la Commissione che il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Risulta dagli atti ufficiali che i calciatori Santella e Paciocco hanno partecipato alla gara oggetto di reclamo senza averne titolo visto che il “nulla-osta” rilasciato dalla società di appartenenza è pervenuto al competente Comitato in data successiva a quella della disputa della gara stessa, in palese violazione della normativa regolamentare vigente.
In ordine alle eccezioni di improponibilità ed inammissibilità del reclamo proposto dalla soc. controinteressata, si fa rilevare l’infondatezza delle stesse per il principio della conversione degli atti e perché colui che ha sottoscritto il reclamo per la soc.Bucchianico ne aveva la legale rappresentanza giusta delega del Presidente agli atti del Comitato Regionale. Va, infine, aggiunto che la reclamante ha allegato al ricorso sia la tassa di reclamo che la ricevuta della raccomandata inviata alla soc.controinteressata.
All’accoglimento del reclamo consegue la sanzione pecuniaria in danno della soc.Ripa Teatina.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di infliggere alla Soc.Pol.Amatori Ripa Teatina la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio: Ripa Teatina 0 /Bucchianico 2 nonché l’ammenda di Euro 52,00. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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