COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 42 del 24/01/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it APPELLO DEL CALCIATORE SCIPIONI ANSELMO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER 6 GARE) IN RELAZIONE ALAL GARA CASOLI/NOTARESCO DISPUTATA IL 30/12/01 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U.N.35 DEL 2/1/02 COM.REG.AQ)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 42 del 24/01/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it APPELLO DEL CALCIATORE SCIPIONI ANSELMO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER 6 GARE) IN RELAZIONE ALAL GARA CASOLI/NOTARESCO DISPUTATA IL 30/12/01 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U.N.35 DEL 2/1/02 COM.REG.AQ) Con appello ritualmente proposto il calciatore Scipioni Anselmo, tesserato con la società Notaresco, a impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal G.S. per aver calpestato volontariamente un avversario colpendolo sul volto con i tacchetti chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il gesto doveva considerarsi involontario in quanto conseguenza della intenzione di saltare l’avversario. Allegava, peraltro, una cassetta televisiva dalla quale, a suo dire, doveva rilevarsi tale circostanza. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando però che lo Scipioni aveva cercato di saltare l’avversario e, nel ricadere, lo scalciava come gesto di stizza senza avere l’intenzione di colpirlo al volto. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. Premesso che, nel caso di specie, non può trovare ingresso la prova televisiva, va rilevato che la sanzione inflitta al calciatore Scipioni deve ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) deve ritenersi quano meno dubbia l’intenzione di colpire al volto l’avversario trattandosi di un gesto di stizza determinato comunque da volontarietà. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Scipioni Anselmo a tre gare disponendo la restituzione della tassa versata.
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