COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA- 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 14/03/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CASTELNUOVO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER QUATTRO GARE AL CALCIATORE ATTILI MARCO) IN RELAZIONE ALLA GARA CASTELNUOVO/ROSETANA DISPITATA IL 24/2/02 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U.N.54 DEL 28/2/02 COM.REG.AQ)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA- 2001 - 2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 14/03/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL CASTELNUOVO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER QUATTRO GARE AL CALCIATORE ATTILI MARCO) IN RELAZIONE ALLA GARA CASTELNUOVO/ROSETANA DISPITATA IL 24/2/02 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U.N.54 DEL 28/2/02 COM.REG.AQ)
Con appello ritualmente proposto il Castelnuovo Calcio ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore Attili Marco colpito un avversario durante una fase di giuoco, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che il fallo compiuto dal calciatore non sarebbe stato intenzionale.
Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento,
La sanzione inflitta al calciatore Attili Marco deve ritenersi eccessiva in quanto il fallo commesso non appare di particolare gravità in considerazione delle modalità con le quali si è svolto.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Attili Marco a n.3 gare, disponendo la restituzione della tassa versata.
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