COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 11/04/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. GAETANO DI CRISTOFORO, DIRIGENTE DELLA A.S. NOTARESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30/4/02 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO/SANTEGIDIESE DISPUTATA IL 11/3/02 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N.57 DEL 14/3/02)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2001 - 2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 11/04/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL SIG. GAETANO DI CRISTOFORO, DIRIGENTE DELLA A.S. NOTARESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30/4/02 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO/SANTEGIDIESE DISPUTATA IL 11/3/02 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N.57 DEL 14/3/02)
Con appello ritualmente proposto, il sig. Gaetano di Cristoforo, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. nei suoi confronti per aver aperto un cancello dell’impianto che consentiva l’ingresso ad estranei nello spogliatoio ospite e per aver causato conseguentemente incidenti con tifosi avversari.Tutto ciò nonostante l’invito rivoltogli in senso contrario dal Commissario di campo della FIGC
Ha dedotto l’appellante di essere autorizzato a stare in panchina e di essere intervenuto a sedare gli animi solo quando, a fine gara, alcuni tifosi della squadra ospite avevano inveito contro altro dirigente dopo essere entrati senza alcuna autorizzazione nell’impianto sportivo tramite un cancello lasciato aperto per far uscire i mezzi si soccorso.
Ha, pertanto, chiesto revocarsi la sanzione ovvero ridurla previa audizione di un teste.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Premesso che a questa Commissione non è consentito per regolamento procedere alla audizione di testimoni, va osservato che quanto sostenuto dall’appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali, tra i quali deve annoverarsi appunto anche il rapporto del Commissario di campo.
Proprio da tale rapporto (che unitamente a quello dell’arbitro deve considerarsi fonte di prova privilegiata) si evince chiaramente che il Di Cristoforo si è reso responsabile di un atto non dovuto che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi.
La sanzione inflitta deve, pertanto, considerarsi adeguata e l’appello va respinto.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 11/04/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. GAETANO DI CRISTOFORO, DIRIGENTE DELLA A.S. NOTARESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30/4/02 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO/SANTEGIDIESE DISPUTATA IL 11/3/02 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N.57 DEL 14/3/02)"