COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 15 del 17/10/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINATI ADOTTATI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ E DEL CALCIATORE MORGANTE LUIGI IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO/NUOVA AVEZZANO DISPUTATA IL 21/9/02 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N.12 DEL 26/9/02)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 15 del 17/10/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINATI ADOTTATI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ E DEL CALCIATORE MORGANTE LUIGI IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO/NUOVA AVEZZANO DISPUTATA IL 21/9/02 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N.12 DEL 26/9/02)
Con appello ritualmente proposto la S.S. Nuova Avezzano Calcio ha impugnato i seguenti provvedimenti:
ammenda di euro 517 alla società per intemperanze dei propri sostenitori e per una rissa alla quale parteciparono propri tesserati non identificati;
squalifica per 4 gare al calciatore Morgante Luigi per aver colpito a fine gara un avversario e per essere venuto alle mani con un dirigente della squadra avversaria.
Ha dedotto l’appellante che i propri tifosi avevano avuto un comportamento normale, che i propri tesserati erano rimasti vittime di una aggressione e che il direttore di gara non poteva assolutamente aver riconosciuto il Morgante poiché nel rapporto aveva dichiarato che il dirigente del Notaresco aggredito si era aggrappato alla maglia del calciatore mentre quest’ultimo era rientrato negli spogliatoi dopo essersi tolto la casacca.
Ha chiesto, quindi, la revoca o la riduzione delle sanzioni adottate.
Osserva la Commissione Disciplinare che l'arbitro sentito a chiarimenti , ha integralmente confermato il contenuto del rapporto, da cui emergono inequivocabilmente i fatti posti alla base dei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo .
Puo' tuttavia essere lievemente ridotta la squalifica comminata al Morgante , in considerazione dei criteri gia' adottati da questa Commissione nel sanzionare comportamenti analoghi a quello in esame.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre a tre gare la squalifica al calciatore Morgante Luigi e di respingere il gravame avverso l'altro provvedimento impugnato.
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