COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA- 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 18 del 07/11/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.GUARDIAGRELE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AI CALCIATORI ERODIANI E LA TORRE PER 3 GARE IN RELAZIONE ALLA GARA GUARDIAGRELE/PESCINA DISPUTATA IL 20/10/02 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U.N.16 DEL 24/10/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA- 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 18 del 07/11/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.GUARDIAGRELE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AI CALCIATORI ERODIANI E LA TORRE PER 3 GARE IN RELAZIONE ALLA GARA GUARDIAGRELE/PESCINA DISPUTATA IL 20/10/02 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U.N.16 DEL 24/10/02) Con appello ritualmente proposto la società Guardiagrele ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. , per aver i calciatori Erodiani Maurizio e La Torre Fabio colpito un avversario con schiaffi al volto chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che i calciatori, ravvedendosi, si sono pentiti per il gesto compiuto. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta ai calciatori è congrua ed adeguata in quanto il comportamento tenuto ha anche dato luogo ad incidenti in campo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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