COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.C.C. FOSSACESIA AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (SQUALIFICA ALL’ALLENATORE BADA CAMILLO FINO AL 31/5/03, SQUALIFICA AL CALCIATORE LA VIOLA ANTONIO FINO AL 30/4/03, SQUALIFICA AL CALCIATORE PICCIRILLI EMILIANO PER TRE GARE EFFETTIVE, AMMENDA DO EURO 310 ALLA SOCIETA’) IN RELAZIONE ALLA GARA FOSSACESIA 90/FRAINE DISPUTATA L’8/3/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE F (C.U.N.44 DEL 13/3/03 DEL COM.REG.ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.C.C. FOSSACESIA AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (SQUALIFICA ALL’ALLENATORE BADA CAMILLO FINO AL 31/5/03, SQUALIFICA AL CALCIATORE LA VIOLA ANTONIO FINO AL 30/4/03, SQUALIFICA AL CALCIATORE PICCIRILLI EMILIANO PER TRE GARE EFFETTIVE, AMMENDA DO EURO 310 ALLA SOCIETA’) IN RELAZIONE ALLA GARA FOSSACESIA 90/FRAINE DISPUTATA L’8/3/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE F (C.U.N.44 DEL 13/3/03 DEL COM.REG.ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto la S.C.C.Fossacesia 90 ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal G.S. per aver: l’allenatore Bada Camillo, assunto, prima dell’inizio della gara, un atteggiamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara, reiterato, dopo l’espulsione per ingiurie e minacce nei confronti dell’arbitro, anche alla fine della gara allorchè, unitamente ad altri tesserati non identificati, cercava di impedire allo stesso il rientro negli spogliatoi. il calciatore La Viola Antonio rivolto ingiurie e minacce al direttore di gara cercando di impedirgli il rientro negli spogliatoi il calciatore Piccirilli Emiliano, espulso per ingiurie e minacce, reiterato le ingiurie nell’allontanarsi dal terreno di gioco. propri tesserati, alcuni dei quali non identificati, a fine gara circondato, insultato e minacciato il direttore di gara, al quale impedivano l’accesso negli spogliatoi che avveniva solo grazie alla collaborazione offerta da tesserati della società ospite, fatti questi, che rendevano necessario richiedere l’intervento dei carabinieri., chiedendone la revoca, o in via subordinata, la riduzione. Ha dedotto l’appellante che i propri tesserati, pur avendo tenuto un comportamento esagerato nel protestare, tuttavia, non si sono resi responsabili dei fatti così come descritti dall’arbitro nel referto di gara. In sede di supplemento di rapporto l’arbitro ha confermato con estrema puntualità gli originari riferimenti in ordine ai comportamenti tenuti dai tesserati della società appellante, precisando, tuttavia, di aver provveduto a chiamare la forza pubblica solo su indicazione dei dirigenti della società ospite e non perché la situazione venutasi a creare lo richiedesse. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è fondato e merita accoglimento solo in relazione alla sanzione dell’ammenda inflitta alla società appellante, che deve ritenersi eccessiva in quanto lo stesso direttore di gara ha chiarito che la situazione contingente venutasi a creare subito dopo la fine della partita per comportamenti tenuti da tesserati e non dalla società appellante doveva ritenersi, in definitiva, non così grave per la propria incolumità da richiedere l’intervento della forza pubblica, chiamata solo su invito dei dirigenti della società ospite L’appello, invece, è infondato e non merita accoglimento in relazione ai provvedimenti adottati dal G.S.nei confronti dei sigg.ri Bada Camillo, La Viola Antonio e Piccirilli Emiliano, in quanto le sanzioni agli stessi inflitte sono congrue ed adeguate, atteso che, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, risulta che gli stessi si sono resi responsabili dei comportamenti sopra descritti. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre l’ammenda inflitta alla S.C.C.Fossacesia 90 a euro 200.00. Conferma, per il resto, l’impugnato provvedimento adottato nei confronti dei calciatori La Viola Antonio, Piccirilli Emiliano e dell’allenatore Bada Camillo. Dispone accreditarsi la tassa di appello
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