COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. ARI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 520.00, SQUALIFICHE AI CALCIATORI.: AMBROSINI ALBANO FINO AL 31/3/04, BARONE ANTONIO, SERANO GIANLUCA E FERRARA EZIO FINO AL 31/12/03, DE FELICE GASPARE PER N.2 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA ARI/CALDARI DISPUTATA IL 9/3/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.44 DEL 13/3/03.COM.REG.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. ARI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 520.00, SQUALIFICHE AI CALCIATORI.: AMBROSINI ALBANO FINO AL 31/3/04, BARONE ANTONIO, SERANO GIANLUCA E FERRARA EZIO FINO AL 31/12/03, DE FELICE GASPARE PER N.2 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA ARI/CALDARI DISPUTATA IL 9/3/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.44 DEL 13/3/03.COM.REG.) Con appello ritualmente proposto, la A.C.Ari ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. in relazione ai fatti accaduti negli ultimi 15 minuti dell’incontro, per come descritti dall’arbitro, chiedendone la revoca e la conferma del risultato acquisito in campo. Ha dedotto la società appellante l’assoluta inattendibilità del rapporto di gara siccome contraddittorio e ricco di false affermazioni visto che i riferiti fatti di violenza non sarebbero in realtà, mai accaduti. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti ha confermato gli originari riferimenti precisando che, dopo un primo tempo svoltosi regolarmente, nella ripresa i calciatori della soc.Ari, incitati dal pubblico, si sarebbero lasciati andare ad atti di violenza nei confronti degli avversari contestando il suo operato e privandolo della necessaria tranquillità per proseguire la gara tanto da essere spintonato dai calciatori Barone, Serano e Ferrara mentre il calciatore Ambrosini lo avrebbe spintonato con il petto mimando una testata. Osserva la Commissione che l’appello è parzialmente fondato e deve essere, quindi, accolto entro alcuni limiti. Va anzitutto, premesso che la sanzione relativa al calciatore De Felice Gaspare non è impugnabile ai sensi di quanto disposto dall’art.41, n.3 CGS. In ordine alla sanzione della perdita della gara, ritiene la Commissione che, pur trovandosi di fronte ad un rapporto di gara certamente singolare e per alcuni versi contraddittorio, la decisione del primo Giudice deve essere confermata avendo l’arbitro confermato che gli episodi accaduti in suo danno ed in danno dei calciatori della soc.Caldari avevano a lui impedito di proseguire la gara nelle necessarie condizioni di serenità e di indipendenza di giudizio ed ai calciatori della Caldari di non temere per la propria incolumità. Quanto, invece, all’ammenda ed alle squalifiche inflitte ai calciatori gli episodi descritti non appaiono, a parere della Commissione, di gravità tale da meritare una simile entità e devono, pertanto, essere ridotte, Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Ambrosini Albano fino al 31/8/03, quelle inflitte ai calciatori Barone Antonio, Serano Gianluca e Ferrara Ezio fino al 30/6/03. Delibera, inoltre, di ridurre l’ammenda inflitta alla soc.ARI ad euro 51.65. Conferma nel resto, la impugnata decisione e dispone restituirsi la tassa versata.
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