COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 53 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. CIVITAQUANA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE LUCIANI GIANFRANCO FINO AL 31/3/04) IN RELAZIONE ALLA GARA CIVITAQUANA/ATLETICO ROSETO DISPUTATA IL 26/2/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N.842 DEL 6/3/03)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 53 del 10/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. CIVITAQUANA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE LUCIANI GIANFRANCO FINO AL 31/3/04) IN RELAZIONE ALLA GARA CIVITAQUANA/ATLETICO ROSETO DISPUTATA IL 26/2/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N.842 DEL 6/3/03)
Con appello ritualmente proposto la società Civitaquana ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il calciatore Luciani Gianfranco colpito l’arbitro della gara con due schiaffetti sulla guancia a fine gara chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che il gesto compiuto del Luciani era “diretto esclusivamente ad arrecare offesa morale” tanto che non aveva prodotto alcuna sofferenza fisica all’arbitro.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento
La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata rispetto al comportamento tenuto ed alle conseguenze causate giacchè non può dubitarsi che, se avesse arrecato danni fisici al direttore di gara, la sanzione avrebbe assunto diversa consistenza.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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