COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2003del 11/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. TIBUR PATERNUM AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE DI FELICE MASSIMILIANO PER 6 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA TIBUR PATERNUM/COLLARMELE DISPUTATA IL 6/4/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N.53 DEL 10/4/03)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2003del 11/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. TIBUR PATERNUM AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE DI FELICE MASSIMILIANO PER 6 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA TIBUR PATERNUM/COLLARMELE DISPUTATA IL 6/4/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N.53 DEL 10/4/03) Con appello ritualmente proposto la S.S. Tibur Peternum ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore Di Felice Massimiliano protestato platealmente ed ingiuriato l’arbitro, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che la sanzione doveva ritenersi eccessiva in quanto il Di Felice, pur avendo protestato vivacemente, non aveva intenzione di offendere l’arbitro. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto risulta che il calciatore non si è limitato a protestare platealmente ma ha anche tirato la maglietta dell’arbitro. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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