COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2003del 11/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL.NOCCIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE DI GIOVANNI CARLO PER 6 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA PORTO/NOCCIANO DISPUTATA IL 13/4/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.55 DEL 19/4/03)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2003del 11/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL.NOCCIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE DI GIOVANNI CARLO PER 6 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA PORTO/NOCCIANO DISPUTATA IL 13/4/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.55 DEL 19/4/03) Con appello ritualmente proposto la società Pol.Nocciano ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore Di Giovanni Carlo, espulso per doppia ammonizione, protestato smodatamente e per averlo minacciato, chiedendone la revoca o, in via subordinata la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il Di Giovanni, capitano della squadra si era solo avvicinato all’arbitro per chiedere spiegazioni sul suo operato. Osserva la Commissione disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto risulta che il calciatore non si è limitato a protestare smodatamente ma ha anche tirato la maglietta dell’arbitro. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo disponendo incamerarsi la relativa tassa
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