COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/05/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. CAPOROSSO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE ADORANTE PAOLO FINO AL 30/6/04) IN RELAZIONE ALLA GARA VAL DI FORO MIGLIANICO/CAPOROSSO DISPUTATA IL 22/3/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIR.D (C.U. N.47 DEL 27/3/03)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/05/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. CAPOROSSO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE ADORANTE PAOLO FINO AL 30/6/04) IN RELAZIONE ALLA GARA VAL DI FORO MIGLIANICO/CAPOROSSO DISPUTATA IL 22/3/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIR.D (C.U. N.47 DEL 27/3/03) Con appello ritualmente proposto la società A.S.Caporosso ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il calciatore Adorante Paolo spintonato l’arbitro della gara rivolgendogli pesanti ingiurie, chiedendone al revoca o , in via subordinata la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il proprio tesserato si è comportato in maniera irregolare limitatamente alle frasi rivolte al direttore di gara, sull’errato presupposto che questi avesse convalidato una rete viziata da posizione irregolare: Quanto allo spintonamento, invece, non ci sarebbe stata volontarietà da parte dell’Adorante il quale, mentre si dirigeva verso l’arbitro per protestare contro la convalida della rete, sarebbe semplicemente inciampato provocando il contatto. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Adorante Paolo deve ritenersi eccessiva in quanto visto il supplemento di rapporto con il quale l’arbitro della gara ha fornito ulteriori chiarimenti in base ai quali deve ritenersi che il calciatore Adorante ha tenuto un comportamento non violento in quanto dettato solo da una particolare esuberanza nella protesta senza conseguenze per il direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Adorante Paolo fino al 31/12/03 disponendo restituirsi la tassa versata.
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